Non c’è pace per il Milan ed i suoi tifosi. Dalla tormentata cessione del club a Yonghong Li fino ad oggi è stato un susseguirsi di montagne russe con tante salite e poche discese. La sentenza Uefa non lascia spazio a dubbi: è stato adottato il pugno duro per la violazione delle regole del fair play finanziario nel triennio 2014-2017. Una macchia ulteriore che va a gettare nuove ombre sulla gestione del club e della sua vendita da parte della famiglia Berlusconi negli ultimi anni. Le violazioni contestate risalgono infatti alla passata gestione con l’aggravante che a pesare sulla sentenza è stata anche la poca affidabilità che la corte di Nyon ha ravvisato nella figura della nuova proprietà, sulla cui reale consistenza finanziaria si è detto moltissimo nell’ultimo anno. Ai rossoneri non resta che sperare in un ribaltamento della sentenza ad opera del Tas di Losanna.
LA SENTENZA. Sgomberiamo il campo da un equivoco. L’esclusione dalle coppe europee per il Milan non sarà per due stagioni sportive, come inizialmente si era pensato a causa di alcuni passaggi poco chiari della sentenza, bensì per una singola competizione europea. Infatti, da una lettura attenta del testo, è possibile evincere che il Milan è chiamato a scontare la sanzione nella prima competizione europea utile a cui dovesse qualificarsi nel corso delle stagioni 2018/2019 e 2019/2020. Avendo dunque conquistato sul campo la qualificazione alla prossima Europa League, i rossoneri sconterebbero immediatamente la pena nella stagione che sta per iniziare avendo dunque la possibilità di partecipare alle competizioni europee della stagione 2019/2020. La sentenza pronunciata dall’Organo di controllo finanziario per club, presieduto da José Narciso da Cunha Rodrigues, parte da lontano considerando che l’Uefa aveva già respinto un “voluntary agreement” proposto dal Milan a dicembre. Da qui la bocciatura del successivo “settlement agreement” per gli stessi due motivi fondamentali. In primis i dubbi sulla capacità di rifinanziamento dell’enorme debito da 300 milioni contratto con Elliot, in secundis, come si affermava in precedenza, la presunta inconsistenza finanziaria del socio di maggioranza chiacchierato sia dai media asiatici che da quelli europei.
LA TRATTATIVA CON COMMISSO. Nel mezzo di questo enorme caos, Mr. Li ha rifiutato l’offerta di ingresso nella società dell’italo-americano Rocco Commisso che avrebbe consentito di immettere nuova linfa nelle casse rossonere. Una sorta di presa in ostaggio del club e dei suoi tifosi che rivolgono le proprie timide speranze alla clemenza del Tas di Losanna mentre la situazione attuale paralizza il mercato (gli unici nomi accostati ai rossoneri sono stati il trequartista Halilovic ed il terzino viola Biraghi) e minaccia di fare “scappare” i top player presenti nella rosa del club.
L’ULTIMA SPIAGGIA. Per giocare la prossima Europa League le speranze rossonere sono appese alla pronuncia del Tribunale arbitrale dello sport sito a Losanna, in Svizzera. Un organo nato nel 1984 per volontà del Cio (Comitato Olimpico Internazionale) competente ad emettere pronunce indipendenti che risolvano controversie internazionali in materia di diritto sportivo estese a tutti i tipi di sport. Negli anni quest’organo ha riscritto pagine importanti nella storia dello sport internazionale ed i tifosi rossoneri si augurano che riscriva anche la loro, di storia. Generalmente la corte è composta da tre giudici, due nominati da ciascuna parte in causa più il presidente che può essere scelto da entrambe le parti oppure nominato dal presidente della divisione del Tas competente sul caso. Nella procedura d’urgenza, invece, l’arbitrato può essere affidato ad un unico giudice indipendente nominato dal Tas. La decisione spetta al presidente della divisione competente che può anche assumerla autonomamente senza impulso dalle parti. I tempi del Tas sono generalmente di tre mesi ma nei casi di emergenza, come nella fattispecie, il tribunale si pronuncia in tempo utile per non arrecare un danno irreparabile al corretto svolgimento della competizione. Il tribunale valuta tutta la produzione documentale già presentata ed eventuali nuovi documenti o testimonianze prodotte dalla parte appellante che siano ritenute ammissibili. Gli esiti del giudizio possono riguardare un annullamento della sentenza o una richiesta di sua revisione, in nessun caso possono però essere peggiorativi rispetto alla pronuncia originaria. In caso di sentenza ulteriormente sfavorevole, questa può essere impugnata solo in determinati casi presso il Tribunale federale svizzero che è una sorta di Cassazione. Ma ad oggi le impugnazioni accettate sono state pochissime. Ai rossoneri, dunque, non resta che incrociare le dita.