Il governo ha raggiunto l’accordo sulla prescrizione: l’emendamento del M5s che prevede lo stop del meccanismo giuridico dopo la sentenza di primo grado entra nel ddl anticorruzione ma slitta di un anno. «Entrerà in vigore in modo posticipato, nell’ambito della riforma epocale della giustizia penale, l’anno prossimo», spiega il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Tutto rinviato, insomma, a gennaio del 2020. La «quadra» tanto cercata in questi giorni di fibrillazione che hanno messo alla prova la tenuta del governo gialloverde è stata trovata in un vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il Guardasigilli Bonafede.
LEGGI ANCHE: Prescrizione, l’emendamento al ddl anticorruzione che divide il governo
LA MODIFICA DEL M5S. Il Movimento 5 Stelle, con un emendamento al disegno di legge anticorruzione, ha proposto di escludere di fatto la prescrizione per qualsiasi tipo di reato dopo la sentenza di primo grado, sia in caso di condanna che di assoluzione. Il tema è affrontato, in forme diverse anche in altri Paesi, per la convinzione che trascorsi parecchi anni dall’illecito non sia più nell’interesse della comunità perseguire alcuni reati o che diventi più difficile darne un giudizio. In Italia è diventato oggetto di grandi polemiche politiche soprattutto quando portò a conclusione diversi processi in cui era imputato Silvio Berlusconi. Questo è anche il motivo per cui il Movimento 5 Stelle ne ha fatto una sua bandiera in campagna elettorale e una volta al governo ha presentato un emendamento che introduce il blocco del meccanismo dopo il primo grado di giudizio. Una modifica, che in attesa di dettagli certi, prevede in caso di sentenza di assoluzione in primo grado che la prescrizione continui a decorrere. Quando invece la sentenza in primo grado è di condanna, o il decorso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del giudizio di appello, oppure nel giudizio di appello contro sentenza di condanna il termine di prescrizione riparte da zero, ma senza il limite massimo previsto.
COS’È E COME FUNZIONA. La prescrizione è un istituto giuridico che prevede l’estinzione del reato trascorso un determinato periodo di tempo senza che lo Stato si sia attivato per trovare il colpevole. L’ultima modifica strutturale risale al 2005, quando la legge ex Cirielli cancellò il sistema degli scaglioni per introdurre una nuova regola base: la prescrizione, fatte salve proroghe e casi particolari, è pari al massimo della pena che il giudice può infliggere (per esempio il reato di furto, sanzionato al massimo con 6 anni di carcere, si prescrive in 6 anni). Se il reato è stato consumato, si inizia a contare dal giorno della sua consumazione; per il reato solo tentato, ma non condotto a termine, dal giorno in cui è finita l’attività del colpevole. Tra gli illeciti più soggetti a prescrizione, in testa ci sono gli abusi edilizi, poi l’omesso versamento delle ritenute, la guida sotto l’effetto di alcol e senza patente, la truffa. Al di là degli effetti politici e simbolici che avrà la riforma, da quasi un decennio il numero dei processi prescritti è in calo: dal 14 per cento del 2004 al 9 per cento del 2014 (ultimo anno per cui sono disponibili i dati). Un altro dato spesso trascurato è che la maggioranza dei processi va in prescrizione durante la fase delle indagini. Tra il 60 e il 70 per cento del totale dei processi prescritti, infatti, non riesce nemmeno ad arrivare in tribunale, poiché le indagini durano anni o perché le pratiche rimangono a lungo chiuse negli armadi delle procure.
COME FUNZIONA IN EUROPA. In Francia i termini di prescrizione del reato variano in base alla qualificazione giuridica: 10 anni per i crimini, 3 anni per i delitti e 1 anno per le contravvenzioni. Termini più elevati però per alcuni reati come traffico di stupefacenti e terrorismo. In Germania la prescrizione, esclusa nei casi di genocidio e di omicidio, va dai 30 anni per i reati puniti con l’ergastolo ai 3 per quelli minori. In particolare, sono 20 anni per i reati puniti con una pena detentiva massima superiore a 10 anni, 10 anni per i reati puniti con una pena detentiva tra i 5 e i 10 anni, 5 anni per i reati con pene detentive tra 1 e 5 anni, 3 anni per gli altri reati. Nel Regno Unito si prevede che per i reati meno gravi l’azione penale deve essere esercitata entro 6 mesi dalla commissione del reato, mentre per i reati più gravi la prescrizione è esclusa.