Diminuisce il potere discrezionale dei magistrati, la difesa diventa «sempre» legittima (anche se non viene escluso il processo per accertarla) e le pene aumentano. Con 201 sì, 38 no e 6 astenuti, l’aula del Senato ha approvato in via definitiva la riforma della legittima difesa, provvedimento fortemente voluto dalla Lega. Hanno votato a favore il Carroccio, il M5s, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Contrari il Pd e Leu. Il testo è identico a quello approvato dalla Camera e quindi, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà legge.
«Oggi è un giorno bellissimo per gli italiani», ha detto il vicepremier leghista Matteo Salvini. «Dopo anni di chiacchiere e polemiche è stato sancito il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito a casa sua, nel suo bar, nel suo ristorante. Non si distribuiscono armi, non si legittima il Far West – aggiunge – ma si sta con i cittadini perbene. Da oggi i delinquenti sanno che fare i rapinatori in Italia è più difficile: è un mestiere ancora più pericoloso». Il ministro dell’Interno respinge al mittente le critiche piovute sul testo e dice che i critici non lo hanno letto. Ma l’Associazione nazionale magistrati replica: «La nuova legge sulla legittima difesa non tutelerà i cittadini più di quanto erano già tutelati fino ad oggi – dice il presidente Francesco Minisci – al contrario la legge introduce concetti che poco hanno a che fare con il diritto, prevede pericolosi automatismi e restringe gli spazi di valutazione dei magistrati, oltre a portare con sé grandi difficoltà di interpretazione».
Nove in tutto gli articoli, che, oltre ad apportare modifiche in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, intervengono su alcuni reati contro il patrimonio e sul delitto di violazione di domicilio. Il cuore della legge è sicuramente l’articolo 1, quello cioè che va a modificare alcuni commi dell’articolo 52 del codice penale. La nuova normativa mantiene il comma uno del precedente testo, che recita: «Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa», ma cambia radicalmente il 2 aggiungendo la parola «sempre». Vale a dire che se prima in caso di violazione di domicilio doveva sussistere quel rapporto di proporzione tra difesa e offesa previsto dal comma 1, ora quel rapporto esisterà sempre nei casi di legittima difesa domiciliare. Resta praticamente invariato anche il comma 3, che amplia la possibilità di difesa anche al luogo di lavoro (come attività commerciali o imprenditoriali). Grazie all’introduzione di un ulteriore comma, cioè il quarto viene ampliato e definito il concetto di offesa. Agisce «sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone». In questo modo sarà sufficiente che il ladro minacci di essere armato per potersi avvalere della legittima difesa, mentre in passato era necessaria una valutazione più accurata della proporzione tra offesa e difesa. L’eccesso di legittima difesa non è punibile se si è verificato uno «stato di grave turbamento» causato dalla situazione di pericolo.
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Il testo prevede un inasprimento delle pene per un’ampia platea di reati. Si parte dalla violazione di domicilio (art. 614 del codice penale) che sarà punita da uno a quattro anni, e non più da sei mesi a tre anni, per «chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora» e da due a sei anni, e non più da uno a cinque, «se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato». Per il furto (art. 614 bis del codice penale), invece, la forbice delle sanzioni passa da quattro a sette anni, in luogo dell’attuale formulazione “da tre a sei anni”. Inasprite anche le pene previste, sempre per il furto, in caso di aggravanti, come l’utilizzo della violenza o se il colpevole porta «armi o narcotici anche senza usarli». In questo caso «la pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1000 a euro 2.500». Pene più severe anche per il reato di rapina (art. 628 del codice penale): il massimo resta fissato a 10 anni di reclusione, ma il minimo passa da 4 a 5 anni, con ulteriori inasprimenti in caso di aggravanti.
La nuova legge introduce il “patrocinio gratuito dello Stato” nei casi di legittima difesa. Chiunque sia stato assolto, prosciolto, o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa, non dovrà pagare alcuna parcella. Proprio questa norma è stata leggermente modificata dalla Camera che ha fatto decorrere l’onere dall’anno 2019 (e non dal 2018), adeguando quindi la copertura finanziaria al triennio 2019-2021. Infine, si prevede assoluta priorità nelle udienze per i processi relativi ai delitti di omicidio colposo e lesioni colposi personali avvenute nei casi di legittima difesa domiciliare.