Inserito nell’ordinamento penitenziario italiano dopo la strage di Capaci e quella di via d’Amelio, l’ergastolo ostativo ora andrà riformato. Lo ha deciso la Grande camera della Corte europea dei diritti umani (Cedu), respingendo il ricorso presentato dall’Italia contro la sentenza del 13 giugno 2019. Con quella decisione, che riguardava il caso del boss di ‘ndrangheta Marcello Viola, i giudici di Strasburgo hanno stabilito a maggioranza che la condanna al carcere a vita “irriducibile” inflitta al ricorrente viola l’articolo 3 della Convenzione Europea sui Diritti umani. La sentenza della Cedu non è vincolante, ma potrebbe aprire la strada ai ricorsi di altre 957 persone che in Italia stanno scontando condanne all’ergastolo per reati di mafia e terrorismo.
L’ergastolo ostativo fu inserito nell’ordinamento penitenziario italiano all’inizio degli anni Novanta, dopo le stragi nelle quali furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, per combattere le grandi organizzazioni criminali. L’ergastolo ostativo è regolato dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario e stabilisce che le persone condannate per alcuni reati di particolare gravità, come mafia o terrorismo, non possano essere ammesse ai cosiddetti “benefici penitenziari” né alle misure alternative alla detenzione: per queste persone è escluso l’accesso alla liberazione condizionale, al lavoro all’esterno, ai permessi-premio e alla semilibertà. La pena dell’ergastolo ostativo coincide dunque, per la sua durata, con l’intera vita del condannato: è quella per cui si usa spesso l’espressione “fine pena mai”. L’unica eccezione per avere i benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione è la collaborazione con la giustizia.
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Un automatismo che secondo i giudici di Strasburgo condiziona e preclude la possibilità di reinserimento del detenuto nel sistema sociale. La Corte si era già espressa contro l’ergastolo ostativo lo scorso 13 giugno. Secondo la Cedu violerebbe infatti l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani che proibisce «trattamenti inumani e degradanti». L’articolo 3 infatti stabilisce il principio secondo cui non è possibile privare le persone della propria libertà senza che venga garantita la possibilità di riacquistarla. Contro questa decisione, il governo italiano aveva presentato ricorso chiedendo che a pronunciarsi fosse la Grande Camera della Cedu, ossia la sua più alta espressione. Sottolineando, fra l’altro, che proprio la preclusione sia da considerare un caposaldo della legislazione contro il crimine organizzato. La Grande Camera doveva pronunciarsi sulla ammissibilità dell’istanza italiana, prima ancora di entrare nel merito della questione. Il rigetto ha reso di fatto definitiva la precedente decisione che ha bocciato l’attuale formulazione dell’ergastolo ostativo.
Adesso 957 detenuti potranno chiedere di accedere ai benefici penitenziari: nel caso i giudici di sorveglianza dovessero negarglieli si aprirebbe la strada dei ricorsi contro lo Stato. I boss di Cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra, i terroristi neri e rossi, i pluriomicidi e gli stragistri potrebbero vedersi riconoscere un indennizzo da parte dello Stato. Tutto in attesa che il nostro Paese si adegui a quanto deciso a Strasburgo. Il 22 ottobre, tra l’altro, sullo stesso tema si esprimerà la Corte costituzionale: dopo aver già dichiarato costituzionale l’ergastolo ostativo, la Consulta dovrà ora decidere su un altro ricorso, quello di Sebastiano Cannizzaro, condannato per associazione mafiosa. È probabile che la decisione della Cedu influenzi anche la Consulta.