La manovra, entrata in vigore all’inizio dell’anno, ha previsto l’equiparazione dei monopattini elettrici alle biciclette. Questi mezzi, agili nel traffico e con un bassissimo impatto ambientale, possono dunque circolare in strada, come fanno le biciclette, basta che lo facciano a una velocità che non vada oltre i 20 km/h. In altri Paesi d’Europa l’utilizzo del monopattino elettrico è prassi già da tempo, in Italia ne circolavano già 100 mila in una situazione di semi-illegalità, in quanto un decreto dello scorso 27 luglio stabiliva che fossero i singoli Comuni a regolarizzare la micromobilità in attesa di una legge, che finalmente è arrivata.
Per guidarli non serve patente né assicurazione. Basta essere maggiorenni o possedere una patente AM. Non serve il casco anche se è suggerito l’utilizzo. Di notte è obbligatorio indossare giubbotto o bretelle riflettenti. Non si può andare con i monopattini elettrici su vie pavimentate in pietra di fiume, corsie preferenziali vicine ai binari del tram, parcheggi a fondo cieco e gallerie pedonali. Sono vietati i marciapiedi e le strade dove il limite si alza a 50. Si possono percorrere le piste ciclabili e le zone 30.
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Il monopattino elettrico non può superare i 500 watt di potenza. Deve avere un limitatore di velocità. Non può superare i 20 Km/h. Dalla formulazione del comma 75 non è chiarissimo se nelle aree pedonali la velocità vada regolata sui 6 km/h come prevede il Dm 229/2019. Il monopattino elettrico deve essere dotato di un segnalatore acustico e di luci.Per quanto riguarda il parcheggio, per i monopattini elettrici si possono utilizzare gli spazi adibiti a biciclette e motorini.
L’equiparazione alle bici vale solo per i monopattini. Per gli altri micromezzi citati dal decreto ministeriale 229/2019 (segway, hoverboard e monowheel) continua la sperimentazione nelle aree individuate dai comuni. Per tutti è vietato circolare sui marciapiedi (pratica molto comune). I guidatori di auto, moto e mezzi pesanti ora non hanno particolari attenuanti se investono un monopattino (fino al 31 dicembre del 2019 l’investito aveva comunque una parte di colpa, per aver circolato dove proibito).