Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che prevede deleghe al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’Appello. L’obiettivo della riforma Bonafede è eliminare i tempi morti nel processo e dare una risposta più veloce alla domanda di giustizia dei cittadini. Dentro vi è anche il lodo Conte bis sulla prescrizione.
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Massimo 5 anni per i processi penali, salvo quelli per i reati più gravi quali mafia, terrorismo e quelli di maggior rilievo contro la Pubblica amministrazione. Si prevedono un anno per il primo grado, due anni per il secondo grado, un anno per il giudizio di legittimità, nei procedimenti per i reati di competenza del giudice monocratico; due anni per il primo grado, due anni per il secondo grado, un anno per il giudizio di legittimità nei processi davanti al tribunale collegiale. Tali termini possono essere determinati in misura diversa dal Consiglio superiore della magistratura in relazione a ciascun ufficio, con cadenza biennale, tenendo conto di “pendenze”, “sopravvenienze”, “natura dei procedimenti e loro complessità”, “risorse disponibili”. Il dirigente dell’ufficio è tenuto a vigilare sul rispetto di tali regole e a segnalare ai titolari dell’azione disciplinare la mancata adozione delle misure organizzative “quando imputabile a negligenza inescusabile”.
Nei casi di impugnazione delle sentenze di condanna, le parti possano presentare istanza di immediata definizione del processo, decorsi i termini di durata dei giudizi in grado di appello e in Cassazione: il processo va definito entro sei mesi dal deposito dell’istanza di immediata definizione. I casi di violazione e di non adozione di idonee misure organizzative possono integrare un illecito disciplinare.
La riforma prevede una modifica dei termini di durata delle indagini preliminari, modulati in relazione alla gravità dei reati: 6 mesi dall’iscrizione sul registro degli indagati per quanto riguarda i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni, un anno e 6 mesi se si tratta dei reati considerati di maggiore gravità, un anno per tutti gli altri casi. Il pm può chiedere una proroga di massimo 6 mesi per una sola volta.
In materia di prescrizione, con il lodo Conte bis il consiglio dei Ministri ha modificato il Codice penale in modo che la prescrizione rimanga sospesa da una sentenza di condanna di primo grado fino alla data di esecutività della sentenza, e che la stessa riprenda il suo corso, quando la sentenza di appello proscioglie l’imputato o annulla la sentenza di condanna.