Con l’emergenza sanitaria non si scherza, neppure dal punto di vista penale. Le sanzioni per chi viola i decreti per contenere il contagio da coronavirus sono severe e non ammettono attenuanti. Si parte dalla fattispecie di cui all’articolo 650 del Codice penale che punisce con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro chi viola i provvedimenti che vietano di spostarsi senza motivo. Nel caso peggiore, qualora questi comportamenti portassero al contagio di altre persone l’imputazione potrebbe trasformarsi in omicidio doloso la cui pena prevista non è inferiore a 21 anni di reclusione.
Gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, o motivi di salute devono essere attestate attraverso un modulo di autocertificazione. Non averlo con sé non costituisce una violazione. Il modulo può essere stampato e compilato a casa, ma chi non può farlo non si deve preoccupare: in caso di eventuale controllo, il modulo verrà fornito dalle forze dell’ordine e lo si potrà compilare sul momento, spiegando le ragioni del proprio spostamento.
Una volta accertata la violazione di una disposizione (uno spostamento non necessario, per esempio) le forze di polizia dovranno redigere una relazione e trasmetterla alla procura della Repubblica, che aprirà un procedimento penale a carico della persona interessata. La sanzione sarà quindi stabilita da un giudice alla fine di un processo, in caso di condanna. Non è previsto un verbale che contiene già la sanzione, né un “bollettino” per pagarla come per una multa per divieto di sosta.
Dopo aver indicato un avvocato di fiducia o aver fatto richiesta di un avvocato d’ufficio, al procedimento penale ci si potrà opporre chiedendo l’oblazione, quel rito alternativo al giudizio penale mediante il quale, con il pagamento allo Stato di una somma di denaro prestabilita, si estingue un particolare reato. Se la richiesta sarà accolta, il giudice potrà decidere di far pagare una somma pari alla metà del massimo della pena, cioè 103 euro. In questo modo si arriverà a una sentenza di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato. Quel procedimento penale non finirà sul proprio casellario giudiziale. Nel caso in cui l’ammenda di 206 euro venga invece pagata senza fare opposizione, si andrà incontro automaticamente all’iscrizione nel casellario giudiziale. Per estinguere il reato, il giudice potrebbe anche concedere uno dei benefici previsti dagli articoli 163 (Sospensione condizionale della pena) e 175 (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) del codice penale.
Chi dichiara il falso nell’autocertificazione commette un reato. Attestare in modo falso di doversi spostare per giustificati motivi che in realtà sono insussistenti, integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (articolo 483 del codice penale). La pena prevista è la reclusione fino a due anni. Se la falsa dichiarazione riguarda la propria identità, il reato è di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale (articolo 495 del codice penale). La pena prevista è la reclusione da uno a sei anni.
Nel nuovo modulo di autocertificazione è stata inserita una voce che chiede esplicitamente alla persona di dichiarare di «non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus Covid-19». Come riporta Il Sole 24 Ore, chi sospetta di avere il coronavirus e non si mette in quarantena si rischia, oltre all’imputazione per violazione dei provvedimenti dell’autorità, anche un’accusa per lesioni o tentate lesioni volontarie. Nel caso peggiore, qualora questi comportamenti portassero al contagio di altre persone l’imputazione potrebbe trasformarsi in omicidio doloso la cui pena prevista non è inferiore a 21 anni di reclusione. Difatti, chi è a conoscenza di aver contratto il coronavirus ma decide di non dirlo a nessuno, uscendo di casa crea i presupposti affinché la sua condotta risulti connotata dal dolo diretto.
Inoltre, nel caso in cui si venga a contatto soggetti fragili o a rischio il reato potrebbe essere quello di tentativo di lesioni e/o di omicidio volontario se da suo comportamenti ne deriva la morte dell’individuo contagiato. Secondo la giurisprudenza vigente a queste ipotesi si applicano gli stessi principi dei casi riguardanti, come fattispecie, le persone sieropositive che sanno di esserlo e non avvisano il partner e non decidono di adottare precauzioni per evitare il contagio. Stessa pena rischiano coloro i quali hanno avuto contatti con persone positive al Covid-19 e continuano ad avere rapporti sociali o lavorare con altre persone senza avvisarle o senza prendere le dovute precauzioni.