Da oggi termina lo stop totale ai licenziamenti introdotto dal governo lo scorso 17 marzo quando era cominciato il lockdown. Adesso, come previsto dal decreto Agosto, le imprese possono avviare i licenziamenti, finora bloccati, ma solo in casi specifici. La norma, articolo 14 del dl 104, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 agosto, frutto di un delicato compromesso politico di maggioranza, prevede che alcune aziende possono procedere subito a intimare licenziamenti, ovviamente a patto che ne abbiano bisogno e nel rispetto delle procedure ordinarie.
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Se fino al 17 agosto il blocco dei licenziamenti era generalizzato, cioè riguardava tutti i licenziamenti, collettivi e individuali, per motivi economici, ora diventa “flessibile”. Cosa significa? Che il decreto Agosto ha introdotto delle eccezioni allo stop generalizzato. Le tre situazioni oggettive che permettono a un’azienda di procedere al licenziamento sono: cessazione definitiva dell’attività dell’impresa; incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, in seguito ad un accordo collettivo aziendale e con il singolo lavoratore; fallimento della società con cessazione delle attività.
Il primo caso previsto dal decreto Agosto è quello di cessazione definitiva dell’attività. Significa che possono avviare le procedure di licenziamento le aziende in cessazione definitiva dell’attività con conseguente messa in liquidazione della società stessa. La seconda situazione prevista dal decreto riguarda l’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, in seguito ad un accordo collettivo aziendale e con il singolo lavoratore. In questo caso, l’azienda può tornare a “licenziare” con accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo. L’azienda dunque può concordare con i singoli dipendenti una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Questi ultimi beneficiano in questo caso della Naspi. Il terzo caso è il fallimento: se per l’azienda è disposta la cessazione e non previsto l’esercizio provvisorio, si può procedere ai licenziamenti. Sono esclusi i dipendenti che lavorano nei rami di azienda eventualmente non coinvolti dalla cessazione.
A queste tre ipotesi, previste dal legislatore, i primi commentatori della disposizione ne hanno aggiunte, in via interpretativa, almeno altre tre. In base alla ratio dello stesso articolo 14, secondo gli esperti, è possibile licenziare al termine della fruizione della cassa integrazione, vale a dire quando l’impresa ha esaurito tutte le 18 settimane. Ma anche al termine dei 4 mesi di esonero contributivo e come conseguenza di un cambiamento di organico che porta alla chiusura definitiva di una parte dell’azienda.