Corrono i contagi e l’Italia si tinge di rosso e arancione. Mentre è in atto la corsa a vaccinare la popolazione, il nuovo decreto legge per arginare il dilagare delle nuove varianti Covid prevede nuove regole in vigore dal 15 marzo al 6 aprile. Dunque fino a dopo Pasqua. Durante le festività pasquali – cioè sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile – tutte le regioni saranno considerate in zona rossa, con la sola eccezione della Sardegna, zona bianca. Inoltre, tutte le regioni in area gialla si applicano le misure previste per la zona arancione. Il decreto varato da palazzo Chigi prevede che siano vietati gli spostamenti fra regioni, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute. È possibile raggiungere le seconde case, ma rispettando regole precise. Parrucchieri, barbieri e centri estetici sono chiusi nelle zone rosse (aperti in quelle arancioni e, naturalmente, in fascia bianca).
Pubblicate sul sito del Governo le #FAQ relative alle misure per fronteggiare la diffusione del #Covid19 in vigore dal 15 marzo al 6 aprile 2021 ⤵️ https://t.co/q5GTzxtbrJ
— Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) March 14, 2021
Il governo ha pubblicato le nuove Faq (le risposte a domande frequenti) relative al decreto varato il 13 marzo, in vigore da oggi e fino al 6 aprile. Vediamo nel dettaglio cosa si può fare o non si può fare se si abita in una zona rossa, arancione o bianca. Da oggi sono in zona rossa: Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, e Veneto. La Sardegna sarà in zona bianca e per tutti i restanti territori saranno in vigore le misure previste per la zona arancione.
Sarà possibile andare nelle seconde case anche nelle regioni in zona rossa. «Fino al 6 aprile 2021 — si legge — in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: 1) per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma); 2) il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione».
Per chi lavora in una Regione o Provincia autonoma ed è residente in un’altra e il coniuge/partner lavora in una terza Regione (o Provincia autonoma) « il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia». Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé «sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti». Tali spostamenti «dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori».
Nelle zone rosse non ci si può spostare per fare visita ad amici e parenti. «Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021». Nelle zone arancioni le visite ad amici o parenti sono consentite una sola volta al giorno, verso una sola abitazione privata abitata dello stesso comune, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone (i minori di 14 anni non vengono computati). A chi vive in un comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5 e le 22 entro i 30 km dal confine del proprio comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di provincia.
Per la Pasqua il governo chiarisce che: «Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro».
« È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità». È «consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli».
Nelle aree rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22 «in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri». È tuttavia possibile, «nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza».
Se non ci sono ordinanze locali che lo vietano «si può andare nei parchi a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione». È consentito «l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura».
In auto per i non conviventi è consentita «la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina». L’obbligo di indossare la mascherina «può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore».