Scattano le prime sospensioni per gli operatori sanitari che ancora non si sono vaccinati contro il coronavirus. «Abbiamo dato indicazioni a tutti gli ordini territoriali che, in presenza di un accertamento da parte della Asl di operatori sanitari e medici non vaccinati, si provveda ope legis alla sospensione del medico e alla sua attività finché lo stesso non avrà effettuato la vaccinazione anti-Covid e comunque non oltre il 31 dicembre». Lo spiega il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, in riferimento alle sospensioni avviate dalle Asl di varie regioni dopo che il ministero ha chiarito che non occorre una norma specifica né una disposizione o un provvedimento esecutivo per il decreto che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari.
Con nota del 17 giugno, il ministero ha chiarito «la natura della sospensione dall’esercizio professionale dei professionisti che non ottemperino all’obbligo vaccinale e i conseguenti provvedimenti che gli Ordini devono adottare». La norma attribuisce «all’Azienda sanitaria l’accertamento della mancata osservanza dell’obbligo vaccinale dalla quale discende la sospensione ex lege dall’esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell’attività lavorativa. L’accertamento viene comunicato dalla Asl all’interessato, al datore di lavoro e agli Ordini professionali perché ne prendano atto e adottino i provvedimenti e le misure di competenza».
A quel punto «la sospensione è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale. Da quanto sopra esposto emerge con chiarezza che una volta ricevuto l’atto di accertamento della Asl l’Ordine e, nello specifico, la competente Commissione d’Albo deve adottare tempestivamente delibera di Commissione avente carattere di mera presa d’atto della sospensione del professionista interessato riportando l’annotazione relativa nell’Albo». L’Ordine infine «deve dare comunicazione all’interessato degli effetti che dall’atto di accertamento della Asl discendono che consistono nella sospensione temporanea dall’esercizio della professione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31 dicembre 2021.Nella comunicazione succitata dovrà inoltre essere evidenziato che nei confronti del provvedimento di sospensione è ammesso unicamente ricorso amministrativo al Tar nei termini di 60 giorni dalla data di notifica».
Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla struttura del commissario per l’emergenza Covid-19 sono 45.753 mila gli operatori sanitari «in attesa di prima dose o dose unica» di vaccino: il 2,3% del totale di 1,9 milioni di operatori sanitari.