La Regione Siciliana ha approvato la nuova legge urbanistica alla vigilia di ferragosto: L.r.19 del 13 agosto 2020 dal titolo “Norme per il governo del territorio”, tenuto conto che la disciplina in vigore risalente al 27 dicembre del 1978, nonostante fosse considerata importante, essa non aveva introdotto modifiche significative alla legge urbanistica nazionale n.1150 del 1942. L’esigenza di introdurre una nuova normativa urbanistica era già indicata nell’art.1 della precedente normativa urbanistica che recitava:
Sino alla emanazione di una organica disciplina regionale, la legislazione statale eregionale in materia urbanistica si applica con le modifiche e le integrazioni della presente legge che sono dirette anche al conseguimento delle seguenti finalità: a) potenziamento del ruolo delle comunità locali nella gestione del territorio; b) crescita della conoscenza del territorio in tutti i suoi aspetti fisici, storici, sociali ed economici, da realizzare anche mediante una opportuna attività promozionale della Regione; c) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e dell’ambiente (3); d) piena e razionale utilizzazione delle risorse valorizzando e potenziando il patrimonio insediativo e infrastrutturale esistente, evitando immotivati usi del suolo. Ebbene la regione siciliana dopo 42 anni legifera introducendo nuove norme orientate al conseguimento delle finalità indicate nel 1978.
La legge 13 agosto 2020 è composta da 9 titoli e n. 56 articoli, contenente:
• TITOLO I “Finalità e principi”
• TITOLO II ” Strumenti e procedure di concertazione”
• TITOLO III “Monitoraggio del territorio e Valutazione Ambientale Strategica”
• TITOLO IV “Pianificazione territoriale regionale”
• TITOLO V “Pianificazione territoriale consortile e delle Città metropolitane”
• TITOLO VI “Pianificazione urbanistica comunale” – strutturata secondo i seguenti capi:
• CAPO I “Piano urbanistico generale comunale (PUG)
• CAPO II “Piani particolareggiati attuativi (PPA)
• CAPO III “Strumenti di attuazione della pianificazione urbanistica comunale”
• TITOLO VII “Standard urbanistici, standard di qualità urbana e ambientale e dotazioni territoriale”
• TITOLO VIII “Poteri sostitutivi, regolamento per il coordinamento territoriale
e linee guida per gli standard di qualità. Comitato Tecnico Scientifico”
• TITOLO IX “Disposizioni transitorie e finali”
Ai 56 articoli si debbono associare ben 11 rinvii in essi contemplati che interessano:
1) Art.18 p.6 – la disciplina delle modalità di svolgimento e monitoraggio della VAS da regolamentare con apposito decreto dell’Assessore al Territorio e Ambiente entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di riforma del governo del territorio;
2) Art.19 p2 – contenuto e procedure del PTR da definire con apposite linee guida proposte dall’Assessorato regionale del territorio e ambiente di concerto con l’Assessorato regionale dei Beni Culturali da approvarsi con delibera di Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di riforma del governo del territorio;
3) Art.22 p6 – contenuti del PTR e del PCM da disciplinare con successivi decreti assessoriali senza stabilire alcun termine;
4) Art.25 p7 – emanazione da parte dell’assessorato regionale al territorio e ambiente delle linee guida per la redazione del PUG entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di riforma del governo del territorio;
5) Art.29 p4 – emanazione da parte del Presidente della Regione su proposta dell’assessorato regionale del territorio e ambiente di un decreto avente ad oggetto il regolamento edilizio unico tipo senza stabilire alcuna data;
6) Art.33 p5 – emanazione da parte del Presidente della Regione su proposta dell’assessorato regionale del territorio e ambiente di un decreto relativamente alla “disciplina degli interventi e le modalità di realizzazione di auto recupero e forme di incentivazione senza stabilire alcun termine;
7) Art.37 p.3 – approvazione con decreto dell’assessorato regionale del territorio e ambiente di concerto con l’assessorato regionale all’agricoltura delle linee guida di specifiche norme di tutela del paesaggio rurale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di riforma del governo del territorio;
8) Art.40 p.7 – ai fini della tutela e della promozione della qualità architettonica intesa come bene di interesse pubblico, l’assessorato regionale del territorio e ambiente redige le linee guida per disciplinare le modalità di applicazione entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di riforma del governo del territorio;
9) Art.50 p.1 – entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di riforma del governo del territorio con decreto del Presidente della regione previa delibera di Giunta regionale su proposta dell’assessorato regionale del territorio e ambiente è approvato il regolamento per il coordinamento territoriale.
10 ) Art.51 p.1 – entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di riforma del governo del territorio, l’assessorato regionale del territorio e ambiente predispone le linee guida per i procedimenti di valutazione ambientale, per gli standard di qualità urbana ed ambientale; con successivo decreto dell’ARTA (senza stabilire alcuna data) si stabiliranno i criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrogeologica delle acque meteoriche, al fine di mitigare e razionalizzare il deflusso verso le reti di drenaggio urbano.
11) Art.52 p.3 – entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di riforma del governo del territorio, l’assessorato regionale del territorio e ambiente adotta il regolamento interno del CTS.
Ebbene dopo 42 anni, tra i principi generali dettati dalla nuova normativa, il governo del territorio si attuerà mediante un sistema di pianificazione ai vari livelli, territoriale, provinciale (città metropolitane) e dei comuni, tra loro coordinati e differenziati, i quali nel loro insieme dovranno costituire la pianificazione dell’intero territorio, con valenze diverse, da unificarsi alle diverse scale in modo che la medesima pianificazione abbia anche una valenza paesaggistica, evitando così conflitti tra le varie amministrazioni e gli enti locali.
Tra le novità più rilevanti, la legge introduce alcuni principi innovativi che riguardano l’uso del suolo, (per la verità già contemplata nella precedente normativa urbanistica regionale n.71/78 art.2), finalizzato a diventare una risorsa primaria da non consumare ed utilizzare, attraverso progetti di rigenerazione urbana. L’introduzione di standard di qualità urbana e ambientale, di qualità architettonica e della ruralità. Tra gli obiettivi della rigenerazione il potenziamento e la qualificazione delle aree a verde all’interno dei tessuti urbani, lo sviluppo del sistema dei trasporti alle diverse scale e incentivazione all’uso di energie rinnovabili ecc.
Prima che la legge possa esplicare efficacia operativa tuttavia si dovrà attendere almeno 180 giorni dalla entrata in vigore della nuova normativa, in quanto nell’articolato dei vari capitoli, si rinvia l’efficacia e l’operatività alla emanazione di decreti da parte del Presidente della Regione e degli assessorati interessati e la predisposizione di linee guida così come sopra evidenziato indicandone gli articoli da completare. Rinvii quantificabili nel numero di 11 a fronte di 8 capitoli e 56 articoli. Per il governo regionale e per gli assessorati regionali, si tratterà di avviare tutti i necessari provvedimenti della nuova legge per rendere efficace l’intero impianto normativo. Nel frattempo la legislazione precedente perde ogni efficacia e le misure di salvaguardia consentiranno di portare a termine solo gli strumenti urbanistici generali dei comuni adottati.
Si auspica l’avvio concertato dei processi di rigenerazione urbana, di cui il progetto non potrà non tenere conto che essa è mirata essenzialmente a rigenerare e recuperare la dimensione della bellezza, dell’armonia e del decoro, considerato che tali aspetti incidono sensibilmente sul benessere della persona umana. Senza volere entrare in polemica con la nuova legge approvata, tra le finalità indicate all’art.2 si poteva inserire al comma a) del punto 1 il “piano del colore”. Il Piano del Colore è un progetto di riqualificazione dell’immagine dei centri urbani, mirato a disciplinare e regolamentare le operazioni di coloritura, pulitura e restauro delle facciate, o di parti di esse, e di manufatti di arredo urbano nel territorio comunale.
Tra gli obiettivi principali la sensibilizzazione della collettività all’aspetto estetico della città, alla leggibilità e la riconoscibilità delle stratificazioni storiche dei diversi tessuti urbani e al rispetto delle partiture decorative originali ovvero la conservazione della tipologia cromatica e del trattamento superficiale delle facciate a tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio. Si tratterà in definitiva di riappropriarsi della consapevolezza di poter costruire una speranza condivisa ed attendibile per la rinascita di un nuovo umanesimo, in grado di restituire alla collettività un luogo migliore dentro il quale possano svilupparsi in pienezza le relazioni umane.
E la città è il luogo privilegiato per le relazioni, e dunque gli spazi comuni debbono essere curati belli e armoniosi. Il futuro delle nostre città non potrà nell’immediato domani fare a meno dunque di avviare processi di rigenerazione urbana per contrastare tali emarginazioni, a vantaggio della sostenibilità sociale ed ambientale. Sostenibilità sociale necessaria poiché la rigenerazione urbana investe direttamente ogni cittadino in quanto proprietari degli immobili e degli spazi liberi e residuali. Il patrimonio edilizio esistente appartiene alla comunità e costituisce la nostra memoria e per questo motivo e non altri va riutilizzato.