Dopo i medici e gli infermieri, come stabilito dal decreto del 26 novembre il vaccino diventa obbligatorio per altre categorie di lavoratori: il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, il personale dei servizi segreti, della polizia locale, della polizia penitenziaria e delle Rsa, compresi i lavoratori che entrano in queste strutture con contratto esterno. Per tutti questi lavoratori la vaccinazione contro il Covid diventa quindi un requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorativa.
L’obbligo riguarda l’intero ciclo vaccinale, prima, seconda e terza dose. Il richiamo o booster deve essere fatto «entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19», quindi entro 9 mesi dall’ultima somministrazione.
L’obbligo riguarda il «personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia». E ancora: il personale dei «centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore». La vaccinazione costituisce «requisito essenziale» anche per i dirigenti scolastici.
Sono obbligati a sottoporsi al ciclo completo di immunizzazione tutti i lavoratori del comparto della difesa, della sicurezza, del soccorso pubblico, della polizia locale e penitenziaria, della giustizia minorile e di comunità, così come gli agenti dei servizi segreti. L’obbligo riguarda anche gli agenti assenti dal servizio. Per chi non si vaccina, è ovviamente prevista la sospensione dal servizio (senza ricevere lo stipendio), ma anche il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento, la placca, l’arma in dotazione e le manette, come riportato sulla circolare del Viminale. Inoltre sono previste sanzioni per chi, pur non essendo vaccinato, si presenta comunque al lavoro.
Scatta l’obbligo di richiamo (terza dose) per «gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario». Per medici e infermieri «la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento lavorativo dei soggetti obbligati». Chi non si sottopone all’obbligo viene sospeso dell’esercizio delle professioni sanitarie. L’ultima dose si deve effettuare «non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021». Si può evitare o rinviare la vaccinazione solo «in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale». E in questo caso sarà il datore di lavoro a decidere le mansioni.
Saranno i dirigenti a dover controllare che il personale rispetti l’obbligo. Per chi non presenta la documentazione che attesti l’avvenuta vaccinazione, l’attestazione relativa all’omissione o al differimento dell’iniezione, oppure «l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo», scatta «l’immediata sospensione del diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro».
Per il periodo di sospensione non viene corrisposto lo stipendio. «La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021». Si rischia anche una multa da 600 a 1.500 euro. Chi non effettua i controlli sia per le aziende pubbliche sia per quelle private, rischia invece la multa da 400 a 1.000 euro.





