Il Tar non ci sta. Il Tribunale amministrativo del Veneto in un ordinanza riconosce in via cautelare, in attesa di poter “vagliare le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale”, l’assegno pari al 50% della retribuzione ad un dipendente del Ministero dell’Interno, sospeso in quanto non in possesso del Super Green pass.
Nel comunicato del 1° dicembre scorso la Corte Costituzionale si era infatti espressa contro la corresponsione di un assegno ai lavoratori sospesi in quanto non vaccinati. «La Corte – si legge nella nota diffusa dalla Corte Costituzionale – ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiamo adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali. Ugualmente non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso».
L’udienza riuniva 11 questioni di costituzionalità sollevate in momenti diversi da cinque giudici (Tribunali di Brescia, Catania e Padova, Tar della Lombardia e Consiglio di giustizia amministrativa siciliano), che hanno ritenuto “infondate” le eccezioni avanzate davanti a loro dagli avvocati di cittadini non vaccinati. Alcuni ricorsi riguardano la stessa legittimità dell’obbligo, altri la proporzionalità delle sanzioni (soprattutto con riferimento ai lavoratori a distanza). In gioco c’era la possibilità di ottenere il risarcimento economico per i mancati stipendi (per i lavoratori sospesi dalle funzioni) e quella di non dover pagare la sanzione di cento euro. Le questioni, che chiedevano di fatto di bocciare due decreti firmati da Draghi, sono state rigettate al mittente.
Adesso il Tar del Veneto fa un ulteriore passo avanti contro questa ingiustizia. Il sito Eventi Avversi ha pubblicato il testo integrale dell’ordinanza Ordinanza apparsa il 16.12.2022 (N. 00918/2022 REG.PROV.CAU. N. 01374/2022 REG.RIC). «Sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare limitatamente alla parte in cui gli atti impugnati non dispongono la corresponsione del 50% della retribuzione con riguardo ai periodi qualificati dall’Amministrazione come assenza ingiustificata dal servizio», si legge nel testo del Tar. «Ritenuto infine di rinviare la causa all’udienza camerale dell’8 febbraio 2023 al fine di conoscere e vagliare le motivazioni della sentenza con cui la Corte Costituzionale si è espressa riguardo alla legittimità dell’obbligo vaccinale a tutela della salute e agli effetti derivanti dalla sua inosservanza, come reso noto dalla stessa Corte, con comunicato stampa del 1° dicembre 2022».
Il Tar Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) «accoglie la domanda cautelare nei limiti e per gli effetti precisati in motivazione e rinvia la causa all’udienza camerale dell’8 febbraio 2023. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente».





