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Il saluto fascista è reato?

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, solleva dei dubbi giuridici: «La Cassazione deve esprimersi. Una cosa è l'apologia di fascismo, un'altra è la commemorazione di deceduti»

Redazione by Redazione
Gennaio 10, 2024
in Italia
Reading Time: 4 mins read
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Il saluto fascista è reato?

Il 7 gennaio 2024 in via Acca Larenzia, a Roma, è avvenuto il consueto rituale del saluto fascista per commemorare tre giovani del Fronte della Gioventù uccisi davanti all’ex sede del Msi 46 anni fa. Il M5s ha presentato un esposto in Procura, per apologia di fascismo. Per il Pd «quel che è accaduto non è accettabile. Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte, come dice la Costituzione». Forza Italia: «Condanna politica netta e irrevocabile». Fratelli d’Italia si dice «lontana anni luce da questo tipo di manifestazione».

Ma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, solleva dei dubbi giuridici «da avvocato e non da politico» proprio sulle interpretazioni del saluto romano: «C’è incertezza – dice in un colloquio al Corriere della Sera – su come considerare certi gesti in caso di commemorazione di persone defunte». Non esiste infatti un reato specifico per cui quell’atto possa essere giudicato e sanzionato. Esistono però due leggi che riguardano quel saluto e la cerimonia del “presente” (cioè quella in cui si risponde in coro «presente» a una chiamata): la legge Scelba e la legge Mancino.

La legge Scelba, del 1952, è quella che introdusse in Italia il reato di riorganizzazione del partito fascista e di apologia di fascismo. L’articolo 1 della legge dice: «Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista». Nell’articolo 4 si specifica: «Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell’articolo 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni».

In astratto, quindi, urlare frasi come «Evviva le camicie nere» oppure «Evviva Mussolini» può costituire reato. La Corte Costituzionale però è intervenuta spesso, nel corso degli anni, con sentenze che hanno posto confini alla legge Scelba: i divieti contenuti in quelle norme possono infatti entrare in contrasto, secondo la Corte, con libertà sancite dalla Costituzione come quella di libertà di pensiero e di associazione. Già nel 1958 una sentenza spesso citata della Corte Costituzionale stabilì che non sempre fare il saluto fascista o urlare slogan e intonare canti possono essere considerati atti idonei a provocare «la diffusione di concezioni favorevoli alla ricostruzione del fascismo». Nello specifico, quella sentenza stabilì che una commemorazione funebre non costituiva un atto favorevole alla ricostruzione del fascismo.

La legge Mancino del 1993, che più volte esponenti di destra hanno detto di voler abrogare ha modificato il Codice prevedendo la «reclusione fino a un anno e sei mesi o la multa fino a 6.000 euro per chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; e la reclusione da sei mesi a quattro anni di chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».

C’è una sentenza che aiuta a capire quale debba essere il discrimine, secondo la giurisprudenza, nell’interpretare il saluto fascista e la cerimonia del “presente”. L’ha emessa nel luglio 2021 il giudice Sergio De Luca del tribunale di Sassari. A essere giudicate sono state 22 persone che in occasione del funerale di un docente universitario, Giampiero Todini, sul sagrato della parrocchia di San Giuseppe fecero il saluto a braccio teso rispondendo con il “presente” al grido “Camerata Giampiero Todini”. Tra gli imputati c’era anche il figlio del docente, Luigi Todini. Il pubblico ministero aveva chiesto per tutti la condanna a due mesi di reclusione e 200 euro di multa, ma il giudice aveva deciso di assolvere i 22 imputati.

Il giudice in quell’occasione spiegò che non c’era nessun dubbio che gli imputati avessero fatto il saluto fascista e avessero risposto al “presente” e che quindi, astrattamente, i comportamenti rientrassero “nella fattispecie incriminatrice dell’articolo 5 della legge Scelba”. Però quelle manifestazioni non furono idonee, sempre secondo il giudice, «a provocare adesioni e consensi e a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste». In pratica, «non furono tali, per le loro modalità e per il momento e l’ambiente nei quali furono poste in essere, da costituire in concreto un pericolo rispetto alla ricostituzione del disciolto partito fascista e, conseguentemente, per il bene giuridico della sicurezza dell’ordinamento costituzionale e della tenuta dell’ordine democratico tutelato dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 5 legge Scelba». Secondo il giudice il saluto in quell’occasione fu fatto come ultimo omaggio al docente, così come lui stesso avrebbe desiderato, durante il funerale celebrato il giorno dopo la sua morte: «non fu quindi di un evento commemorativo celebratosi a distanza di tempo dalla morte dell’interessato per esaltarne le gesta o per rinnovarne la memoria». Sempre secondo il giudice di Sassari, quella commemorazione non violò nemmeno la legge Mancino perché quelle azioni non avevano lo scopo di diffondere idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, etnico, nazionale o religioso e a costituire un pericolo per la pacifica convivenza tra concittadini.

La discriminante quindi è il contesto in cui il saluto viene fatto. Quanto alla condanna del saluto romano, senza se e senza ma, La Russa esprime delle perplessità: «Lo chiedo più da avvocato che da politico, sia chiaro – tiene a precisare – Non aiuta a risolvere la questione, e le polemiche che ogni volta si scatenano, il fatto che ci sia incertezza su come considerare certi gesti in caso di commemorazione di persone defunte. Attendo con interesse la prevista riunione a sezioni riunite della Cassazione proprio su questo punto». Dello stesso argomento La Russa parla anche a Repubblica: «Finora – afferma – ci sono state sentenze contrastanti sul fatto che il saluto romano in occasione di celebrazioni di persone decedute sia reato oppure no. Per alcune sentenze della Cassazione non era reato, per altre invece sì. Quindi credo sia importante si faccia chiarezza dal punto di vista giuridico, ce n’è bisogno. Una cosa è l’apologia di fascismo, una cosa è la ricostituzione del partito fascista, un’altra è la commemorazione di deceduti».

Tags: Acca LarenziaApologia del fascismoIgnazio La RussaSaluto fascista
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