Dal 2014 la fatturazione elettronica veniva già utilizzata nei rapporti commerciali tra aziende private e Pubblica Amministrazione. Dal prossimo primo gennaio 2019 la e-fattura diventerà obbligatoria anche nei rapporti tra fornitori (B2B) e tra fornitori e consumatori (B2C). L’ultimo emendamento al Decreto fiscale introduce, però, l’esonero dall’obbligo per alcune categorie, tra cui gli operatori sanitari. Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, potranno continuare ad utilizzare i documenti cartacei.
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OPERATORI SANITARI ESONERATI. Nello specifico i contribuenti esonerati sono: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i Policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, i presidi e le strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al Ssn, gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, gli iscritti agli Albi professionali degli infermieri, gli iscritti agli Albi professionali delle ostetriche, gli iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari, gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie).
TUTTI GLI ESCLUSI. Inoltre, l’esenzione dell’obbligo di fatturazione elettronica è esteso alle società e associazioni che hanno optato per l’applicazione del regime forfetario (legge n. 398/1991) e che hanno percepito nell’anno precedente proventi commerciali che non siano superiori al limite di 65.000 euro. Sono anche stati confermati gli esoneri già previsti dalla vigente normativa per i soggetti passivi d’imposta che applicano il regime di vantaggio (ai sensi dell’articolo 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge n.98/2011), il regime forfetario (ai sensi dell’articolo 1, commi 54-89 della Legge n.190/2014) e per gli agricoltori in regime speciale. Sono escluse da fatturazione elettronica anche le operazioni relative a cessione di beni e prestazioni di servizi che sono effettuate o ricevute da soggetti non residenti o non stabiliti in Italia. Quindi il rappresentante fiscale in Italia di una società estera non è tenuto ad emettere la fattura elettronica.
SANZIONI. Altra novità emersa dal Decreto fiscale è l’estensione fino al 30 settembre 2019 della moratoria sulle sanzioni per chi non si adeguerà all’obbligo di fatturazione elettronica tra privati. Questo consente un debutto più soft per il nuovo adempimento. Rendendolo, al contempo, più digeribile sia ai molti professionisti che ai soggetti privati, sia cittadini che imprese. Resta invariato comunque l’avvio del nuovo obbligo dal primo gennaio 2019. Anche perché alla fattura elettronica sono legati 1,97 miliardi di euro di maggiori entrate da contrasto all’evasione Iva nel 2019.