Novità in arrivo in materia di imposta di successione, donazione, tasse relative a bollo, registro, ipoteca e tributi speciali catastali previsti per i servizi dell’Agenzia delle entrate. Lo prevede la bozza del decreto legislativo atteso in Consiglio dei ministri che prosegue il percorso della riforma fiscale. Tra le novità spunta anche l’avvio della dichiarazione di successione precompilata.
Nel tentativo di semplificare gli adempimenti di eredi e dei professionisti che li assistono, il decreto alleggerisce il contenuto della dichiarazione di successione ma con il vincolo di presentarla solo per via telematica. Il testo sul tema della successione ridefinisce le norme di territorialità dei trasferimenti che provengono da trust e da altri vincoli di destinazione. Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone che consente di “separare” fittiziamente un proprietario dai suoi beni (la cui gestione è attribuita ad un terzo soggetto). Per questa caratteristica è spesso utilizzato, da famiglie facoltose, a fini fiscali e il trust, non di rado, viene domiciliato in giurisdizioni segrete.
In base alle modifiche contenute nella bozza, qualora chi dispone il trust sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale, l’imposta sarà dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari mentre se invece il disponente non è residente in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta sarà dovuta solo sui beni e diritti trasferiti al beneficiario presenti nel territorio dello Stato. Nel caso di trust testamentari il disponente potrà versare il tributo anche in modo volontario e anticipato, al momento del conferimento dei beni ovvero dell’apertura della successione. L’imposta sarà liquidata e versata direttamente dal contribuente, senza attendere la liquidazione e l’invio dell’avviso dell’Agenzia delle entrate. La ratio sarebbe quella di facilitare i passaggi generazionali. Si prevede ad esempio che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia (di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile) a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Quanto alle modifiche in tema di donazione, si legge nella bozza del decreto, le modifiche sono principalmente rivolte a dare unitarietà alla norma. Viene inserita la previsione sulla detrazione delle imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione e in relazione ai beni esistenti, precisando che la opera fino a concorrenza della parte dell’imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi. Viene mantenuta sostanzialmente inalterata invece la disciplina delle liberalità. Viene previsto che l’accertamento delle liberalità indirette possa essere effettuato esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato, nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi. Si applica l’aliquota dell’otto per cento. Inoltre viene introdotta l’esclusione da tassazione anche delle liberalità d’uso.
Si dirà inoltre addio all’imposta di bollo, a quelle ipotecaria e catastale, ai tributi speciali catastali e alle tasse ipotecarie: saranno sostituite da un tributo unico, “eventualmente in misura fissa”, spiegava il Mef. Per facilitare le modalità di pagamento dei tributi ed efficientare i sistemi di riscossione, viene inoltre previsto l’utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento.