Le multe per chi ha violato il lockdown abbandonando la propria abitazione sono «illegittime». Arriva dal giudice di Pace di Frosinone una delle prime bocciature dello stato di emergenza e dei Dpcm emanati dal premier Giuseppe Conte tra marzo e aprile per imporre ai cittadini il divieto di entrata e uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati. Con la sentenza n. 516 del 15 luglio scorso depositata il 29 luglio, il giudice di Pace di Frosinone ha accolto il ricorso di una cittadina contro la sanzione amministrativa comminatele dalla polizia stradale per aver violato il divieto di spostamento.
La sanzione era arrivata nei confronti di padre e figlia, multati per essere stati trovati fuori casa durante il lockdown mentre si recavano a fare rifornimento di acqua presso un distributore a scheda. Il giudice Manganiello, con la risoluzione 516/2020, ha deciso di annullare l’ammenda di oltre 400€ a persona. Il giudice in prima battuta boccia la dichiarazione dello stato di emergenza. Questa dichiarazione, a suo dire, viola gli articoli 95 e 78 della Costituzione e dunque illegittima perché emanata in assenza dei presupposti legislativi. L’articolo 7 del decreto legislativo 1/2018 su cui poggia l’ordinanza del Governo sull’emergenza sanitaria non fa alcun riferimento a ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario. Quella norma secondo il giudice parla di emergenze di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.
Illegittima la dichiarazione dello stato di emergenza e illegittimi, di conseguenza , i Dpcm emanati dal premier Conte, almeno secondo quanto scrive il giudice di Pace di Frosinone. Il quale richiama la giurisprudenza costituzionale per motivare il fatto che i Dpcm sono atti amministrativi e dunque annullabili da un giudice ordinario senza che questi sia obbligato a inviarli al giudizio della Corte costituzionale.
Si tratta di una sentenza, per ora relativa a un singolo caso, che farà probabilmente discutere. Il giudice di pace si spinge anche oltre, specificando che la misura di permanenza domiciliare, fortemente «lesiva della libertà personale, può essere stabilita solo dall’autorità giudiziaria». Anche in questo caso, per il giudice di Pace di Frosinone il Dpcm sarebbe in contrasto con l’articolo 13 della Costituzione secondo cui le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su motivato atto dell’autorità giudiziaria. E richiamando ancora la giurisprudenza della Corte costituzionale, il giudice di Frosinone ricorda che la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio, il divieto di accedere ad alcune zone circoscritte in quanto infette, «ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare» (Corte Costituzionale, n. 68 del 1964).