Il 5 gennaio il governo deciderà sull’obbligo di vaccino per il mondo del lavoro. La novità di queste ore, però, è che il governo Draghi potrebbe spingersi addirittura oltre: obbligo vaccinale generalizzato valido quantomeno per l’intera popolazione over 18. In entrambi i casi la somministrazione di un farmaco sperimentale contro la volontà o coercizione del soggetto è inequivocabilmente in contrasto con il Codice di Norimberga. Gli attuali vaccini anti-Covid sono stati autorizzati e immessi sul mercato attraverso una procedura emergenziale, per cui non sono stati completati gli studi sugli effetti avversi nel medio e lungo termine.
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Il governo non può rendere obbligatoria la vaccinazione per il Covid-19. E questo perché ci viola i diritti del paziente che hanno ricevuto un riconoscimento istituzionale attraverso una serie di testi, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite del 1948 alla dichiarazione dell’Oms sulla promozione dei diritti del paziente nel 1994, passando per la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, la Carta sociale europea del 1961 e le tre dichiarazioni Unesco in bioetica e genetica. Tutte hanno un principio comune: la autodeterminazione del paziente. Dopo il processo di Norimberga è stato introdotto internazionalmente il principio del diritto del malato alla autodeterminazione ripreso ormai da tutti i codici di deontologia medica.
Il codice di Norimberga è un elenco di 10 punti stilato nel 1947 mentre i gerarchi nazisti e gli altri responsabili dei crimini compiuti dal Terzo Reich venivano condannati dopo la Seconda guerra mondiale, anche per le atrocità commesse con sperimentazioni cliniche ai danni dei prigionieri, tra cui gli internati nei campi di concentramento. Questo documento contiene delle indicazioni per limitare la possibilità dei governi di avviare sperimentazioni sanitarie sui propri cittadini senza che questi abbiano espresso il proprio consenso.
Il primo criterio, che è anche il più importante, stabilisce che il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. Ciò implicava, nelle parole dei giudici, che «la persona coinvolta dovrebbe avere la capacità legale di dare il consenso, e dovrebbe quindi esercitare un libero potere di scelta, senza l’intervento di qualsiasi elemento di forzatura, frode, inganno, costrizione, esagerazione o altra ulteriore forma di obbligo o coercizione; dovrebbe avere, inoltre, sufficiente conoscenza e comprensione dell’argomento in questione tale da metterlo in condizione di prendere una decisione consapevole e saggia». E questo principio viene violato anche con la semplice estensione del Super Green pass a tutti i lavoratori: la “minaccia” del demansionamento o della perdita del posto di lavoro configura una pressione o coercizione incompatibile con il contenuto del Codice stesso.
Inoltre, i vaccini anti-Covid immessi sul mercato sono stati autorizzati attraverso una procedura di emergenza (Autorizzazione all’immissione in commercio condizionata). Questo significa che nel frattempo l’Ema continua a ricevere i dati anche dopo l’immissione in commercio e le case farmaceutiche si impegnano a completare test clinici. In particolare, la fase di trial del vaccino anti-Covid per bambini si concluderà il 23 luglio 2024.
È questa la chiave di volta per capire perché il governo italiano non si sia spinto finora sulla strada dell’introduzione formale dell’obbligo di vaccino contro il Covid ed abbia invece aggirando l’ostacolo con raccomandazioni e limitazioni alla libertà personale, come l’uso del Green pass per accedere a tante attività e luoghi pubblici, che di fatto introducono surrettiziamente l’obbligo.





