«Non ti vaccini, ti ammali, muori». L’ormai celebre frase del premier Mario Draghi sull’obbligo vaccinale e sulla necessità del Green pass viene smentita, oltre che dai dati sull’andamento della pandemia da Covid-19, anche da una ordinanza del Tribunale di Padova. Il giudice Roberto Beghini ha accolto il ricorso di un’operatrice sanitaria dell’azienda Ulss n.6 Euganea, sospesa per non essersi sottoposta a vaccinazione covid. Nel provvedimento si evidenzia l’irragionevolezza dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari e l’inutilità a prevenire il contagio definendo la garanzia del vaccino «pari a zero».
Il Tribunale di Padova ha riconosciuto quindi quello che la realtà mostra in maniera evidente: una persona vaccinata può contrarre il virus e contagiare gli altri. «L’obbligo vaccinale imposto ai lavoratori in questione non appare idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge, quello di preservare la salute degli ospiti: e qui risiede l’irragionevolezza della norma ai sensi dell’art. 3 Cost.. Può infatti considerarsi notorio il fatto che la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale, può comunque contrarre il virus e può quindi contagiare gli altri. Può dunque notoriamente accadere, ed effettivamente accade, come conferma l’esperienza quotidiana, che una persona vaccinata contragga il virus e contagi le altre persone (vaccinate o meno che siano). Come emerge dai dati forniti dal Ministero della Salute nonostante l’avvio della campagna vaccinale, il numero di contagi più elevato in assoluto dall’inizio della pandemia, pari a + 220.532, è stato registrato l’11.01.2022».
Alla luce di questo, il giudice ha ritenuto che l’obbligo di vaccinazione imposto ad alcuni lavoratori contrasta con la Costituzione, in particolar modo con il principio di eguaglianza di tutti i cittadini (articolo 3 della Costituzione) e con il principio di scegliere liberamente i trattamenti sanitari a cui sottoporsi. Inoltre, «la normativa italiana che sospende drasticamente dal lavoro e dalla retribuzione il lavoratore che non intenda vaccinarsi, sembra violare anche il principio di proporzionalità sancito dall’art. 52, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, secondo cui “eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”» .
Nel provvedimento del Tribunale di Padova in merito alla vicenda dell’operatrice sanitaria sospesa, viene evidenziato pure che il tampone, rispetto alla vaccinazione, darebbe molte più garanzie di assenza di contagio. «La persona vaccinata, che non si sia sottoposta al tampone, può essere ugualmente infetta e può quindi ugualmente infettare gli altri: la garanzia che la persona vaccinata non sia infetta, è pari a zero. Invece la persona che, pur non vaccinata, si sia sottoposta al tampone, può ragionevolmente considerarsi non infetta per un limitato periodo di tempo. In tal caso, la garanzia che ella non abbia contratto il virus, non è assoluta, ma è certamente superiore a zero».
L’ordinanza del giudice di Padova mette nero su bianco una verità che ormai è sotto gli occhi di tutti: i vaccini anti.Covid hanno fallito lo scopo di fermare i contagi. Il governo Draghi dovrebbe prendere atto delle numerose sentenze della magistratura che ormai stanno demolendo imposizioni che appaiono sempre più politiche e non supportate da motivazioni sanitarie e giuridiche.