L’azienda sanitaria ligure è stata condannata dal tribunale di Genova a pagare gli stipendi non corrisposti agli operatori sanitari dell’ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure, che erano stati sospesi per sei mesi dalle proprie mansioni, nel 2021, in quanto non vaccinati. Forse qualcosa si muove: sarà un caso isolato, quello dell’Asl2 della Liguria, ma potrebbe rappresentare un precedente importante.
I dieci operatori sanitari, in prevalenza infermieri, che non avevano aderito all’obbligo vaccinale previsto dal Decreto legge del 31 marzo 2021, emanato del governo Draghi, avevano presentato ricorso dopo che a Savona il primo grado del processo aveva avuto esito negativo. Ma l’azienda sanitaria non avrebbe rispettato la procedura prevista prima di procedere alla sospensione dell’attività lavorativa.
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«Prima di procedere alla sospensione dell’attività lavorativa, l’azienda sanitaria avrebbe dovuto verificare l’inserimento di queste persone in altre mansioni, anche inferiori che non comportassero un contatto con il pubblico», spiega l’avvocato Roberto Penello a IVG, il quotidiano di informazione locale ligure che per primo ha riportato la notizia. Ad essere contestato è stato quindi il fatto che l’azienda sanitaria non avesse rispettato la procedura prevista, non il decreto in sé. Per questo motivo «la sentenza ci ha dato ragione, condannando l’Asl2 a erogare tutti gli stipendi sospesi dalla data di sospensione fino a dicembre 2021», spiega il legale.
Con il Decreto legge del 31 marzo il governo Draghi aveva introdotto l’obbligo vaccinale per medici, infermieri e farmacisti e operatori socio – sanitari, valido fino alla fine dell’attuazione del piano vaccinale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. La questione dell’obbligo è da mesi dibattuta dalla giurisprudenza. Ad esempio, il Tribunale di Sassari con l’ordinanza numero 2545 del 9 giugno 2022, dichiarava che «le norme inerenti l’obbligo vaccinale violano l’articolo 3 della Costituzione poiché, allo scopo di evitare la diffusione del virus, impongono al lavoratore un obbligo inutile e gravemente pregiudizievole del suo diritto all’autodeterminazione terapeutica ex articolo 32 Costituzione».