• Cookie Policy
  • Chi siamo
mercoledì, Febbraio 1, 2023
  • Login
Pickline
  • Italia
  • Politica
  • Economia
  • Green Economy
  • Mondo
  • Cultura
    • Libri
    • Musica
    • TV Play
    • Cinema
    • Spettacoli
  • Tech
  • Sport
  • Salute
No Result
View All Result
  • Italia
  • Politica
  • Economia
  • Green Economy
  • Mondo
  • Cultura
    • Libri
    • Musica
    • TV Play
    • Cinema
    • Spettacoli
  • Tech
  • Sport
  • Salute
No Result
View All Result
Pickline
No Result
View All Result

«La quarantena per tutti è incostituzionale»: sentenza storica del Tribunale di Milano

Il giudice assolve un cittadino che il 15 gennaio 2022 era stato fatto scendere da un treno perché a un controllo della Polfer non era stato in grado di esibire un tampone negativo

Redazione di Redazione
Gennaio 6, 2023
in Italia
Tempo di lettura: 2 mins read
A A
«La quarantena per tutti è incostituzionale»: sentenza storica del Tribunale di Milano

Che fine hanno fatto i processi penali scaturiti dalla violazione della quarantena Covid? Il Tribunale di Milano con la formula «il fatto non sussiste» ha assolto dal reato di «falso ideologico» un 38enne, che il 15 gennaio 2022 era stato fatto scendere a Pescara dal treno Milano-Bari perché a un controllo della Polfer non era stato in grado di esibire un tampone negativo dopo l’ultimo ancora positivo eseguito tre giorni prima.

La Procura di Milano aveva chiesto al giudice, Sofia Fioretta, una condanna esemplare di 2 mesi di reclusione per aver violato l’obbligo generale di quarantena introdotto il 25 febbraio 2020 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (fonte normativa secondaria in forma di atto amministrativo) con il richiamo all’articolo 260 del regio decreto del 1934 sull’inosservanza di «un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva».

Di diverso avviso il giudice, che ha escluso il reato per tre ragioni: la prima è che il passeggero del treno appariva privo del requisito dell’offensività, cioè del carattere «concretamente lesivo del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice». Nel caso in questione per la giudice l’indiziato non sarebbe comunque stato «in grado di esporre a pericolo la salute pubblica mediante concreta possibilità di contagio di un numero indeterminato di persone», in quanto «del tutto asintomatico al momento del controllo» sul treno e «negativo a un test in farmacia solo due ore dopo».

Più generali gli altri due motivi, sui quali peraltro già all’epoca alcune toghe avevano fondato alcune richieste di archiviazione di casi analoghi, per lo più però disattese. Uno è che quella contravvenzione avrebbe dovuto presupporre un ordine non generalizzato ma “ad personam”, cioè «rivolto a un determinato destinatario di un provvedimento amministrativo (ad esempio attraverso un sms dell’Azienda sanitaria di competenza) con il quale, verificata la positività a seguito del test, egli fosse stato sottoposto alla quarantena»: e invece «le norme dell’emergenza Covid hanno del tutto omesso» previsioni volte «all’emanazione di un provvedimento limitativo della libertà personale del soggetto risultato positivo».

Diversamente, se cioè per applicare la contravvenzione si ritenesse «sufficiente la semplice violazione dell’obbligo di quarantena contenuto nel provvedimento generale e astrato emesso dal governo», il reato consisterebbe allora «nella violazione di una del tutto illegittima limitazione della libertà personale» (quale il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i positivi sottoposti a quarantena), e quindi «sarebbe incostituzionale per violazione del principio di riserva di giurisdizione». Quel tipo di limitazione della libertà personale, infatti, «può essere riservata solo alla Autorità Giudiziaria, con provvedimenti non generalizzati ma specifici e “ad personam”». Per la giudice «ne consegue che un regolamento generale e indifferenziato che imponga la quarantena ai positivi Covid appare illegittimo e dunque incostituzionale, sicché può essere disapplicato e la sua violazione non può integrare ipotesi di reato».

Una sentenza molto importante, al di là del caso specifico, con la quale si stabilisce un principio costituzionale che, durante gli anni della pandemia, è stato costantemente violato a colpi di atti amministrativi. Infatti, oltre alle quarantene, tante altre limitazioni della nostra libertà sono state adottate in senso generalizzato. Abbiamo subito lockdown di massa per mesi, il coprifuoco, l’obbligo di mascherine anche all’aperto, le autocertificazioni per uscire dal proprio comune, il limite dei 200 metri nello svolgere l’attività fisica fuori di casa e tutta una lunga serie di obblighi generalizzati i quali, oltre ad aver compromesso la nostra socialità, hanno anche devastato l’economia.

Tags: Covid-19QuarantenaSentenzaTribunale di Milano
Share254Tweet159Share44ShareSendSend
Articolo precedente

L’Ue vuole rifilare alle Cina i vaccini pagati da noi

Articolo successivo

I vaccini alimentano nuove varianti Covid?

Altri Articoli

Schillaci insiste con i tamponi per chi arriva dalla Cina
Italia

Schillaci insiste con i tamponi per chi arriva dalla Cina

Gennaio 31, 2023
Il tribunale di Genova condanna l’Asl a rimborsare i sanitari non vaccinati
Italia

Il tribunale di Genova condanna l’Asl a rimborsare i sanitari non vaccinati

Gennaio 30, 2023
Le polemiche per l’ospitata di Zelensky a Sanremo
Italia

Le polemiche per l’ospitata di Zelensky a Sanremo

Gennaio 29, 2023
Articolo successivo
I vaccini alimentano nuove varianti Covid?

I vaccini alimentano nuove varianti Covid?

  • Italia
  • Politica
  • Economia
  • Green Economy
  • Mondo
  • Cultura
  • Libri
  • Musica
  • TV Play
  • Cinema
  • Tech
  • Sport
  • Salute

© 2021 Casa editrice: MAURFIX S.r.l.
P. IVA 02713310833 - ROC n. 31556 - ISSN 2611-528X
PICKLINE è una testata giornalistica registrata al Tribunale di Roma n. 89 del 22/05/2018
Fondatore e Direttore Editoriale: Maurizio Andreanò
Direttore Responsabile: Gianluca Santisi
Mail: redazione@pickline.it

No Result
View All Result
  • Italia
  • Politica
  • Economia
  • Mondo
  • Cultura
    • Libri
    • Musica
    • TV Play
    • Cinema
    • Spettacoli
  • Tech
  • Sport
  • Salute

© 2021 Casa editrice: MAURFIX S.r.l.
P. IVA 02713310833 - ROC n. 31556 - ISSN 2611-528X
PICKLINE è una testata giornalistica registrata al Tribunale di Roma n. 89 del 22/05/2018
Fondatore e Direttore Editoriale: Maurizio Andreanò
Direttore Responsabile: Gianluca Santisi
Mail: redazione@pickline.it

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In