«Nessun motivo logico, scientifico o prudenziale può in qualche modo giustificare l’obbligo vaccinale e la conseguente sanzione comminata». È la prima volta che, nell’annullare la famigerata multa da 100 euro, a un sanitario over 50 non vaccinato, un giudice di pace di Monza è anche entrato nel merito della illegittimità della sanzione e dell’obbligo vaccinale. Finora i giudici avevano ritenuto sbagliate le multe di 100 euro ai non vaccinati solo per una questione di carattere procedimentale, non entrando nel merito di eventuali discriminazioni nei confronti degli over 50. Ma pare che qualcosa stia cambiando.
Lo si legge nelle motivazioni della sentenza, rese note lo scorso 13 luglio, che disconoscono all’origine le ragioni della sanzione introdotta dal governo Draghi al principio del 2021, a danno degli over 50 che non avessero effettuato, oppure completato, il ciclo vaccinale anti-Covid. L’avvocato Tommaso Tartarini, tra i legali della associazione Eunomis, ha svolto opposizione contro la sanzione, illustrando una amplissima serie di eccezioni, tanto di rito quanto di merito, nonché di forma, chiedendo e ottenendo, dunque, l’annullamento.
Il giudice di pace, Gabriella Bovolenta ha accolto diverse eccezioni sollevate, anzitutto ritenendo che la legislazione italiana, impositiva dell’obbligo vaccinale a carico della categoria degli over 50, abbia violato talune norme della Convenzione dei diritti e delle libertà fondamentali dell’Uomo e del Trattato di Nizza: «La libertà di autodeterminazione in campo medico e il principio irrinunziabile del diritto al dignità dell’essere umano». E non solo: «L’imposizione, come si legge nelle motivazioni della sentenza, viola anche il diritto alla riservatezza dei dati personali è stato violato, e parimenti numerosi diritti costituzionali di cui agli articoli 2, 3, 27, 32 e 97 della Costituzione».
In particolare, l’articolo 32 recita: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Altresì la sentenza ha precisato l’illegittima «discriminazione del trattamento obbligato per gli over 50 in ragione semplicemente dell’età e quindi di una condizione personale di cui all’articolo 3 della Costituzione, senza alcun altro motivo logico, scientifico o prudenziale che possa in qualche modo giustificare l’obbligo vaccinale Covid-19 e la conseguente sanzione comminata».
Il giudice Bovolenta ha pertanto assolto il sanitario ultracinquantenne per la causa di esenzione di cui all’articolo 4 della legge numero 689 del 1981, per «avere esercitato un suo diritto e/o per avere agito per legittima difesa e/o stato di necessità dovuta ad evitare l’insorgenza di reazioni avverse sulla sua persona».