Nel caso di uno stupro, se la vittima è ubriacata per avere assunto volontariamente alcol, alla pena non può essere aggiunta l’aggravante del ricorso a sostanze alcoliche o stupefacenti. La Cassazione ha disposto un nuovo processo su un caso di stupro di gruppo, nel quale la Corte d’Appello di Torino, nel condannare due cinquantenni, aveva applicato anche l’aggravante di «aver commesso il fatto con l’uso di sostanze alcoliche». La pena di tre anni, loro inflitta, potrebbe essere ritoccata al ribasso. I giudici hanno stabilito, infatti, che se da un lato non si può sostenere che una donna ubriaca possa aver prestato un «consenso valido» ad un atto sessuale, ritenendo quindi i due colpevoli dello stupro di gruppo, hanno anche stabilito che, per applicare l’aumento di pena, l’alcol debba essere imposto contro la volontà della persona offesa. Una sentenza che sorretta da scivoloni giornalistici, improvvisate dichiarazioni politiche e indignazioni di intellettuali sta facendo molto discutere.
I FATTI. Due uomini e una ragazza avevano cenato insieme a casa, lei aveva assunto una quantità eccessiva di vino, tanto da «non riuscire ad autodeterminarsi» e a ricordare pienamente l’accaduto. I due l’avevano portata in camera da letto e avevano abusato di lei. A distanza di ore era andata al pronto soccorso e qui aveva descritto in modo confuso quanto accaduto. I fatti sono avvenuti nel 2009. Nel 2011 i due uomini erano stati assolti in primo grado da un giudice di Brescia, perché la donna non era stata riconosciuta attendibile. Poi, nel gennaio del 2017, la corte di Appello di Torino aveva considerato in modo diverso il referto del pronto soccorso che parlava di segni di resistenza, e aveva condannato i due uomini a tre anni applicando anche l’aggravante di «aver commesso il fatto con l’uso di sostanze alcoliche». La difesa dei due imputati aveva presentato ricorso sostenendo che non c’era stata violenza da parte loro né riduzione a uno stato di inferiorità, dato che la ragazza aveva bevuto volontariamente. La Cassazione ha ora confermato la responsabilità dei due uomini nello stupro, ma ha annullato con rinvio la sentenza dei giudici di secondo grado sul punto dell’aggravante.
UNA SENTENZA CONTROVERSA. Oggi in Italia la condotta tipica di violenza sessuale si verifica, secondo quanto scritto all’articolo 609 bis del codice penale, quando un soggetto «con violenza o minaccia o mediante l’abuso di autorità» ne costringa un altro «a compiere o a subire atti sessuali». La violenza sessuale si verifica anche quando c’è induzione a compiere o a subire atti sessuali «abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto» o «traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona». L’articolo 609 ter stabilisce poi le aggravanti della violenza sessuale e tra queste c’è il fatto che la violenza venga commessa «con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa». Nella sentenza 32462 la Cassazione non ha stabilito che l’ubriachezza volontaria fosse stata un’attenuante. Ha stabilito che se una donna che ha bevuto viene stuprata, l’aggravante esiste solo se lo stupratore ha dato personalmente e intenzionalmente l’alcol alla vittima. La Cassazione insomma non ha teorizzato che lo stupro non c’era perché la vittima si era ubriacata: la violenza sessuale è stata riconosciuta. Secondo chi critica questa sentenza l’aver spostato l’attenzione su chi ha fatto bere chi, per stabilire l’aggravante, rende invece il quadro più complicato perché in qualche modo c’è il rischio di rendere responsabile la vittima della minor gravità di ciò che le è accaduto.
LE SENTENZE AVVERSE. Ma non è la prima volta che le sentenze su casi di stupro di gruppo fanno discutere. Nel 2012 la Corte di Cassazione ha deciso che durante una violenza di gruppo, uno sconto di pena deve essere concesso a chi «non abbia partecipato a indurre la vittima a soggiacere alle richieste sessuali del gruppo, ma si sia semplicemente limitato a consumare l’atto». Nel processo a carico di tre ragazzi, autori di un brutale stupro ai danni di una giovane intenzionalmente fatta ubriacare a bordo di uno yacht sull’isola di Panarea durante una festa, gli “ermellini” stabiliscono per il terzo stupratore – che si sarebbe “limitato” a violentare la giovane senza «nessuna parte nella fase, di consistente durata temporale, della preparazione del reato, ossia all’induzione e costrizione all’assunzione di bevande alcooliche, posta in essere durante la festa» – una riduzione di pena per minore responsabilità. Nel 2013 la Corte di Cassazione, fornendo un’interpretazione estensiva di una sentenza emessa dalla Corte Costituzionale nel 2010, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 275 comma 3 terzo periodo del Codice di procedura penale, stabilendo come, nei procedimenti per stupro di gruppo, il giudice non sarà più obbligato a disporre la custodia in carcere degli indagati, ma potrà applicare anche misure cautelari alternative qualora il caso specifico lo consenta. I «gravi indizi di colpevolezza» non saranno più, quindi, motivazione automatica per la custodia in carcere. Nel 2017 il Tribunale di Torino ha assolto l’imputato perché la presunta vittima non si sarebbe opposta abbastanza allo stupro. «Il fatto non sussiste» si legge nelle motivazioni della sentenza a un dipendente Croce Rossa accusato di stupro nel 2011 da una giovane collega precaria poiché la donna non ha gridato, non ha chiesto aiuto e non ha «tradito quella emotività che pur doveva suscitare in lei la violazione della sua persona».
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CON I JEANS NON È STUPRO. Questi sono solo gli ultimi pronunciamenti dell’alta Corte che negli anni hanno scatenato una bufera mediatica e l’ira delle donne. Il più celebre è la “sentenza dei jeans”. Correva l’anno 1999 e la Cassazione ribaltava la sentenza d’Appello che aveva condannato il presunto stupratore a due anni e mezzo di carcere. I giudici assolvevano un quarantenne istruttore di guida dall’accusa di stupro ai danni di un’allieva diciottenne perché la ragazza indossava un paio di jeans, indumento che per la Suprema Corte risulta «quasi impossibile sfilare anche in parte» dalle gambe di una persona «senza la sua fattiva collaborazione, poiché trattasi di una operazione che è già assai difficoltosa per chi li indossa». Nel 2006 un’altra sentenza destinata a far discutere: stuprare una donna non più vergine porta ad una condanna più lieve. «Minore gravità del fatto» perché una quattordicenne stuprata dal patrigno non era già più vergine al momento dell’aggressione. Queste le attenuanti riconosciute allo stupratore dalla sentenza 6329 della Cassazione. Per la Terza Sezione Penale, la ragazzina sarebbe quindi effettivamente stata stuprata dal patrigno, ma senza aggravanti poiché «aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età» ed è quindi «lecito ritenere che già al momento dell’incontro con l’imputato la sua personalità, dal punto di vista sessuale, fosse molto più sviluppata di quella di una ragazza della sua età».