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Cannabis light, cosa cambia dopo lo stop della Cassazione

Redazione di Redazione
Maggio 31, 2019
in Italia
Tempo di lettura: 2 mins read
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Cannabis light, cosa cambia dopo lo stop della Cassazione

Una sentenza della Cassazione vieta la vendita «dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis»: foglie, inflorescenze, olio e resina ottenuti dalla varietà di canapa sativa light. Sono esclusi dal divieto di commercializzazione i prodotti non elencati come caramelle, biscotti o lecca lecca e altri articoli. I dettagli dovranno però essere chiariti con la lettura della sentenza, una volta che verranno depositate le motivazioni.

I negozi che vendono prodotti derivati dalla cannabis light potrebbero, dunque, essere chiusi. Teoricamente in base alla decisione della Cassazione le forze dell’ordine possono sequestrare nei negozi i prodotti della cannabis sativa vietati e denunciare chi li vende. Ovvio che poi dovranno svolgersi processi nell’ambito dei quali la decisione appena presa dalla Cassazione, e anche il passaggio sull’efficacia drogante, diventerà fondamentale. Dalla sentenza della Corte di Cassazione rimane esclusa la cannabis terapeutica, la cui vendita non è messa in discussione. Il medicinale, venduto nelle farmacie autorizzate su prescrizione medica, contiene tra il 7 e il 22% di Thc (tetraidrocannabinolo), una sostanza psicoattiva, e viene usato per alleviare dolori legati a malattie o gli effetti della chemioterapia. La cannabis light, invece deve contenere dallo 0,2 allo 0,6% di Thc.

LEGGI ANCHE: Cannabis light, il Consiglio Superiore di Sanità dice no alla vendita

La commercializzazione della cannabis light è iniziata due anni fa. Il numero dei negozi che la trattano è cresciuto molto rapidamente, ormai sono circa mille in tutto il paese. La marijuana light si acquista anche da distributori automatici e ci sono servizi di consegna a domicilio. La Cassazione è intervenuta perché si era creato un contrasto interpretativo sulla liceità della commercializzazione al dettaglio della cannabis light proveniente dalle coltivazioni di canapa previste dalla legge del 2016. Nell’elenco delle parti commercializzabili della pianta non ci sono fiori, l’olio e la resina. Il fatto che però che questi derivati non fossero espressamente vietati ha spinto alcuni negozi a iniziare le vendite. Di solito con l’avvertenza che si tratta di prodotti da collezione, non da fumare o ingerire. Una precauzione per non avere guai giudiziari.

Tags: Canapa shopCannabis lightCannabis terapeuticaCorte di Cassazione
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© 2021 Casa editrice: MAURFIX S.r.l.
P. IVA 02713310833 - ROC n. 31556 - ISSN 2611-528X
PICKLINE è una testata giornalistica registrata al Tribunale di Roma n. 89 del 22/05/2018
Fondatore e Direttore Editoriale: Maurizio Andreanò
Direttore Responsabile: Gianluca Santisi
Mail: redazione@pickline.it

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