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Senza Green pass stop allo stipendio: nel decreto sparisce la sospensione dal lavoro

Non ci saranno sanzioni disciplinari per chi arriverà sul luogo di lavoro senza certificato verde. Ma dal primo giorno il lavoratore non percepirà più alcuna retribuzione

Redazione di Redazione
Settembre 22, 2021
in Italia
Tempo di lettura: 2 mins read
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Senza Green pass stop allo stipendio: nel decreto sparisce la sospensione dal lavoro

Prima di essere inviato al Quirinale per la firma del capo dello Stato e di approdare in Gazzetta Ufficiale, il decreto che impone l’obbligo di Green pass a 23 milioni di lavoratori è stato modificato. Si è deciso di cancellare un aspetto che aveva fatto molto discutere: la sospensione dal lavoro dei dipendenti pubblici e privati sprovvisti di certificazione verde.

Lo stop alla retribuzione scatterà dal primo giorno di assenza ingiustificata sia nel settore pubblico che nel privato, ma non sarà accompagnato dalla sanzione disciplinare della sospensione. Rispetto alla bozza diffusa nei giorni precedenti, infatti, salta il passaggio che prevedeva che «a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della certificazione». Dunque, in assenza di Green pass, il lavoratore risulterà assente ingiustificate dal lavoro e quindi non percepirà la stipendio, non potrà essere licenziato o sospeso. Finché almeno non otterrà almeno uno dei requisiti per ottenere il Green pass, come ad esempio una dose di vaccino anti Covid, soluzione che il governo spera venga scelta dalla maggior parte dei lavoratori, considerando che è anche gratis. Oppure con un tampone negativo, che resterà a pagamento ma con prezzi calmierati. In quest’ultimo caso, però, la validità per quello molecolare è fissata a 72 ore, mentre per quello antigenico o salivare a 48 ore.

Restano però ancora dei nodi da sciogliere: all’articolo 1 comma 5 del decreto è previsto che il governo scriva delle linee guida per chiarire alcuni aspetti del provvedimento, a cominciare dalle modalità di verifica del Green pass. Toccherà al datore di lavoro predisporre i controlli da quando in cui il decreto entra in vigore, cioè il 15 ottobre. Da quel giorno, il lavoratore troverà all’ingresso dell’azienda un sistema di controllo che verifica il possesso e la validità del Green pass, sostanzialmente quindi attraverso il sistema che già funziona sulla app VerificaC19. Successivamente, i controlli potranno essere svolti a campione. Per i controlli negli uffici pubblici sarà attivata una piattaforma ad hoc, così come già avvenuto per la scuola. Il sistema, sviluppato dalla Sogei, la società del ministero dell’Economia, permetterà di verificare il possesso del certificato verde incrociando i dati anagrafici del codice fiscale con quelli sanitari. Nel caso di assenza del Green pass, comparirà un segnale rosso e a quel punto non sarà possibile entrare in ufficio.

Difficili le scappatoie per chi vorrà resistere fino al 31 dicembre, termine ultimo per ora della validità del Green pass. Soprattutto per i dipendenti pubblici, restano ancora i dubbi che qualcuno possa scegliere di restare in smart working per evitare sia la vaccinazione che il tampone. Una soluzione complicata, considerando che la linea anticipata dal ministro Renato Brunetta prevede la fine del lavoro da casa al 100%, mentre diventa obbligatorio il possesso del Green pass per esempio in caso di turnazione sul lavoro.

Tags: Aziende privateDecreto Green passGreen passLavoratoriPubblica amministrazione
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PICKLINE è una testata giornalistica registrata al Tribunale di Roma n. 89 del 22/05/2018
Fondatore e Direttore Editoriale: Maurizio Andreanò
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Alcune delle immagini pubblicate su questo sito sono state reperite da Internet e sono quindi ritenute di pubblico dominio. Se l'autore di una qualsiasi immagine ritenesse che la sua presenza sul nostro sito leda i propri diritti, è invitato a contattarci all'indirizzo email redazione@pickline.it. Dopo la ricezione della comunicazione e la verifica della richiesta, provvederemo prontamente alla rimozione delle immagini in questione.

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