Niente da fare. Non passa l’emendamento della Lega al Dl Elezioni sul terzo mandato per i governatori. Con 112 voti contrari, 26 favorevoli e 3 astenuti, il Senato ha bocciato l’emendamento che chiedeva di innalzare da due a tre il limite dei mandati. La proposta era già stata bocciata in commissione Affari costituzionali del Senato, dopo aver ricevuto anche il parere contrario del governo. Il partito di Matteo Salvini aveva anche presentato un ulteriore emendamento, con cui aveva proposto di abolire il ballottaggio per l’elezione a sindaco nei Comuni con più di 15mila abitanti, se si raggiunge il quorum del 40% dei voti. L’idea aveva subito scatenato l’ira delle opposizioni, e non solo. Fino al punto che il partito ha deciso di ritirarlo. In favore hanno dunque votato Lega e Iv, contro FdI, FI, Pd, M5s e Avs, mentre la Svp si è astenuta.
L’abolizione del limite al doppio mandato dei presidenti di Regione è diventata una bandiera della Lega, che ne fa una questione di principio mentre cerca la riconferma, nel 2025, di Luca Zaia ed evita di cedere la candidatura in Veneto agli alleati di centrodestra. Ma una eventuale modifica delle norme sul terzo mandato coinvolgerebbe, il prossimo anno, i governatori anche di altri partiti, come i dem Vincenzo De Luca, in Campania, Stefano Bonaccini, in Emilia-romagna e Michele Emiliano in Puglia, oltre al centrista Giovanni Toti in Liguria.
La disciplina della ineleggibilità del presidente di Regione che abbia già amministrato per due mandati consecutivi è stata introdotta con legge del 2 luglio 2004. Il limite è espressamente previsto solo nel caso di elezione diretta a suffragio universale del presidente della Regione. Si tratta di una legge quadro che detta i principi generali e stabilisce il limite del doppio mandato, rimettendo alla legislazione regionale il recepimento della disposizione. L’articolo due della legge prevede testualmente che i consigli regionali debbano disciplinare la materia con la previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.
Giuridicamente si tratta di causa di incandidabilità o di ineleggibilità originaria che impedisce l’esercizio dell’elettorato passivo e potrebbe essere accertata dall’ufficio elettorale al momento della presentazione delle liste. Altri la interpretano come una causa di mera ineleggibilità, per cui il presidente può candidarsi e poi l’eventuale elezione potrà essere impugnata successivamente. Comunque il divieto impedisce la rielezione per un terzo mandato consecutivo.
Si pone poi il problema se la norma nazionale sia immediatamente applicabile o necessiti della disciplina regionale. Anche se prevalesse la tesi del necessario recepimento regionale che può dettare una regolamentazione di dettaglio, il limite dei due mandati, essendo chiaro e specifico, non può essere eluso dall’inerzia delle Regioni. Oggi tre Regioni – Puglia, Campania e Liguria – non hanno recepito espressamente nella loro legislazione il limite dei due mandati, ma un’eventuale candidatura per il terzo mandato dei presidenti uscenti comporterebbe sicuramente l’impugnazione dell’elezione o della stessa candidatura e la conseguente soccombenza.
In Campania vige la legge regionale 27 marzo 2009 che non introduce il limite di mandato, ma rimanda alle disposizioni statali vigenti in materia. Se vi fosse ora un intervento legislativo regionale per introdurre in modo espresso tale limite a partire dal presente mandato, il governo potrebbe impugnare la legge in Corte Costituzionale e la stessa potrebbe emettere una sentenza addittiva che integri la norma con la previsione della sua applicazione ex tunc (con effetto retroattivo dal 2005) e quindi impedire la ricandidatura di De Luca. In assenza di modifica legislativa, nel caso di ricandidatura di De Luca vi potrebbe essere un impugnativa del risultato elettorale in caso elezione con eventuale incidente di costituzionalità e una conseguente dichiarazione di ineleggibilità.
In Veneto, invece, con legge regionale del 16 gennaio 2012, è stato introdotto il limite del doppio mandato, applicabile a partire dal mandato successivo all’entrata in vigore della legge. Quindi il limite è stato applicato dal mandato 2015-20, quando Luca Zaia aveva già concluso il primo mandato, dal 2010 al 2015, che quindi non viene conteggiato nell’applicazione della legge.