La macchina del Recovery Fund si sta per mettere in moto. Già a luglio arriveranno i primi 25 miliardi di euro. Vale infatti il 13% delle risorse complessive previste per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la prima tranche di fondi europei. All’Italia è destinato un ammontare complessivo di aiuti per circa 190 miliardi di euro. Di questi, solo 11 miliardi sono prestiti, mentre per tutto il resto si tratta di sovvenzioni a fondo perduto.
Questo primo maxi finanziamento, a differenza delle risorse successive, non verrà erogato su quanto concretamente avviato ma soltanto sulla base dei piani stilati dai singoli Paesi e consegnati a Bruxelles entro il 30 aprile scorso. Dopo il primo versamento il meccanismo, infatti, cambierà: i successivi esborsi saranno autorizzati mano a mano dalla Commissione e dal Consiglio in funzione di come i fondi verranno utilizzati e sulla base degli obiettivi raggiunti.
Il regolamento indica chiaramente che il 70% delle risorse a fondo perduto deve essere impegnato giuridicamente entro il 2022 e il restante 30% entro fine 2023. Considerato che il Pnrr prevede 68,9 miliardi a fondo perduto, vuol dire che oltre 48 miliardi dovranno essere erogati già entro la fine del prossimo anno e i restanti 21 entro l’anno successivo. Quanto alla spesa vera e propria il nostro Paese avrà cinque anni di tempo: tutte le spese dovranno essere sostenute non oltre il 31 dicembre 2026.
L’erogazione però resta subordinata alla vigilanza dei singoli Paesi che in casi estremi possono bloccare i fondi. Si tratta del cosiddetto “backstop” accordato ai Paesi “frugali” nell’ambito della trattativa che ha portato alla nascita del Recovery Fund. Di base il regolamento prevede che la Commissione chieda al Comitato economico e finanziario un parere sul conseguimento degli obiettivi dei singoli Paesi, che a sua volta avrà quattro settimane di tempo dalla ricezione di una valutazione preliminare della Commissione per esprimere il proprio parere. Allo stesso tempo però lascia la libertà ai Paesi di attivare il “freno di emergenza”. L’articolo 52 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza sottolinea che«qualora, in via eccezionale, uno o più Stati membri ritengano che vi siano gravi scostamenti dal conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi, essi possono chiedere che il Presidente del Consiglio europeo rinvii la questione al successivo Consiglio europeo».