È incostituzionale la norma che fa decorrere il termine triennale di decadenza per la richiesta di indennizzo del danno vaccinale da quando l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno e non da quando ha saputo anche della sua indennizzabilità. La Corte Costituzionale si è pronunciata ancora una volta sulle vaccinazioni. La sentenza riguarda l’indennizzo per i danni sopraggiunti a causa delle inoculazioni, con riferimento sia a quelle obbligatorie che a quelle raccomandate.
Secondo l’articolo 3 della legge n. 210 del 1992, è stato stabilito un «termine perentorio di tre anni» per l’indennizzo nel caso di danni da vaccinazioni. I tre anni, secondo questa norma, decorrono dal momento in cui l’avente diritto, cioè il danneggiato, risulti aver avuto conoscenza del danno. Secondo la Corte Costituzionale questa legge è illegittima «nella parte in cui, dopo le parole “conoscenza del danno”, non prevede “e della sua indennizzabilità”». La Corte ha osservato che l’effettività del diritto all’indennizzo impone di far decorrere il termine per la richiesta dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza non solo del danno, ma anche della sua indennizzabilità, in quanto, prima di tale momento, il diritto all’indennizzo non è concretamente esercitabile.
Il caso in esame riguarda una bambina che ha subito un danno irreversibile, un’encefalite che ne ha compromesso per sempre lo sviluppo e l’ha resa incapace di intendere e di volere, a causa della vaccinazione anti-morbillo, che all’epoca dei fatti non era obbligatoria ma che dal 2018, con l’entrata in vigore della legge Lorenzin, viene imposta ai bambini a partire dai 12 mesi d’età.
L’indennizzo, secondo la legge, ha un importo massimo vitalizio di 5 mila euro al mese. In sostanza, la Corte Costituzionale ritiene che il termine per richiederlo, tre anni, debba decorrere non a partire dal verificarsi del danno, ma a partire dal riconoscimento del nesso causale con la vaccinazione. Si lascia così il tempo alle famiglie di effettuare le dovute verifiche mediche e ottenere una perizia che certifichi che il danno irreversibile sia stato provocato dal vaccino.