Una decisione arrivata come l’ennesima mazzata per i difensori dell’obbligo vaccinale e delle tante imposizioni con le quali gli italiani si sono trovati a fare i conti nei due anni di emergenza Covid. Con una sentenza depositata il 13 marzo, infatti, un giudice del Tribunale di Napoli ha stabilito il «non luogo a procedere» nei confronti di un militare che si era presentato in caserma sprovvisto del Green pass.
Interessante la motivazione. «L’inoffensività della condotta discende in particolare dal rilevo che l’ingresso in caserma dell’imputato – soggetto non vaccinato e quindi sprovvisto di green pass – non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto all’ingresso di soggetti vaccinati provvisti di Gree pass».
Il giudice Andrea Cruciani, come riportato da La Verità, ha preso di mira in particolare la sentenza con la quale la Consulta aveva legittimato l’obbligo introdotto da Mario Draghi e dal suo esecutivo a carico di personale sanitario e forze dell’ordine. Sottolineando come sia stata richiamata un’affermazione dell’Istituto Superiore della Sanità per cui la vaccinazione «costituisce una misura di prevenzione fondamentale». Come ammesso dalla stessa Pfizer, oggi sappiamo con certezza che non è mai stato così.
Il giudice ha rilevato che «l’idoneità dei vaccini attualmente in commercio a impedire di essere contagiati e contagiare a propria volta non solo non è pari o avvicina al 100%, ma si è rivelata prossima allo zero», rivendicando così il suo dovere di «operare un vaglio critico». «Questo Giudice intende discostarsi da tale interpretazione, rilevando che i vaccini per SARS-Cov-2 in commercio non sono strumenti atti in alcun modo a prevenire il contagio dal virus. Qui non si discute, peraltro, come e evidente, della idoneità o meno dei vaccini in commercio a prevenire le forme acute della malattia, che è tutt’altra questione, non di interesse per il presente giudizio, bensì della capacità, o meglio della incapacità, di tali vaccini quale strumento di prevenzione del contagi. Il Giudice quindi non può limitarsi a recepire passivamente e supinamente dei dati scientifici ancora non definitivi e provvisori, sia pure se provenienti dalle autorità nazionali ed internazionali preposte alla ricerca scientifica, con apodittici richiami a tali dati».
Per Cruciani il militare, oltre a non mettere in pericolo i colleghi, ha agito «per necessità»: ha evitato di esporre sé stesso a eventuali effetti collaterali dell’inoculazione. Il giudice riprende il dettato costituzionale, per cui il lavoro è «non solo un mezzo di sostentamento e di guadagno ma altresì un mezzo di estrinsecazione della personalità, costituendo il diritto al lavoro il ‘fondamentale diritto di libertà della persona umana’ ed imprescindibile presidio della dignità umana».