«Questo giudicante ritiene non legittima e non conforme ai Principi Generali dell’Ordinamento e della Costituzione la normativa in materia di obbligo vaccinale, che pertanto va disapplicata». Arriva un’altra mazzata all’era Covid. Quella degli obblighi e delle imposizioni, della sospensione della democrazia, delle multe e dei Green pass. Il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, Iolanda Mondo, con la sentenza nr. 3860/23 nr. RG 1682/2023 del 12 luglio 2023 ha bocciato il verdetto della Corte Costituzionale che solo poco tempo fa aveva dichiarato legittimo l’obbligo vaccinale voluto da Conte e Speranza prima, e da Draghi poi.
A seguito di una causa civile proposta da un cittadino over 50 contro il Ministero della Salute, che gli irrogava la ormai nota sanzione amministrativa di cento euro per inosservanza dell’obbligo vaccinale, il Giudice di Pace ha deciso che «la normativa in materia di obbligo vaccinale va disapplicata. Con riguardo alle spese di giudizio sussistono giustificati motivi per compensarle, attesa la “particolarità” della materia trattata».
Non è il primo e non sarà l’ultimo pronunciamento giudiziario che contesta l’obbligatorietà dei vaccini anti-Covid. Il caso più famoso è ovviamente quello della giudice Susanna Zanda del Tribunale Civile di Firenze che, avendo osato anche segnalare i decessi per presunte reazioni avverse ai vaccini alla Procura della Repubblica di Roma, è finita nel fuoco incrociato della Procura Generale della Corte di Cassazione che ha aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti subito dopo le esternazioni politiche del Ministro della Giustizia Carlo Nordio.
Ma la sentenza emessa il 12 luglio 2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere ha un rilievo giudiziario dirompente perché è una delle prime pronunciate dopo il parere favorevole all’obbligo vaccinale della Corte Costituzionale. «Al di là delle pronunce del Consiglio d’Europa che ha avuto occasione di occuparsi della tematica della vaccinazione Covid (con la Risoluzione 2361 del 2021) e di decisioni, invece, contrarie, a parere di questo giudice, appaiono decisive le circostanze, ormai conclamate, che il non vaccinato – a prescindere dalle decisioni relative all’età – non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto ai soggetti vaccinati provvisti di Green pass, perché l’idoneità dei vaccini (quale strumento di prevenzione del contagio), non solo non è pari o vicina al 100 % ma si è di fatto rivelata prossima allo zero», scrive il giudice Iolanda Mondo.
«D’altra parte i preparati anti-Covid autorizzati per prevenzione della sola malattia Covid-19, che poi si è visto essere inefficaci anche per prevenire la malattia (con risvolti non indifferenti anche sui conti pubblici) non potevano essere imposti ai cittadini». Nelle conclusioni finali, il giudice paragona l’obbligo vaccinale voluto dal governo italiano al Tso (il Trattamento Sanitario Obbligatorio di applicazione in campo psichiatrico): «Sebbene la legge possa prevedere l’obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari, sono rarissimi, ed ancorati a precisi presupposti, i casi in cui l’ordinamento consente la possibilità di eseguirli contro la volontà della persona (ad es., è il caso del Tso), valendo da sempre il principio che gli accertamenti ed i trattamenti obbligatori debbano essere ‘accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato’».