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Cosa significa autonomia differenziata

Via libera definitivo della Camera al ddl sull'autonomia differenziata. Il testo ha incassato 172 voti favorevoli. Il provvedimento, già approvato dal Senato, diventa legge

Redazione di Redazione
Giugno 19, 2024
in Politica
Tempo di lettura: 3 mins read
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Cosa significa autonomia differenziata

Il disegno di legge sull’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario è legge. La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il provvedimento voluto dal ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli (Lega) che definisce le modalità con cui le regioni potranno chiedere e ottenere di gestire in proprio alcune delle materie su cui al momento la competenza è dello Stato centrale. Il provvedimento è stato approvato con 172 voti favorevoli, della maggioranza di governo, e 99 voti contrari e 1 astenuto, delle opposizioni. Il disegno di legge era già stato approvato a gennaio dal Senato.

L’autonomia differenziata non è altro che il riconoscimento, da parte dello Stato, dell’attribuzione a una regione a statuto ordinario di autonomia legislativa sulle materie di competenza concorrente e in tre casi di materie di competenza esclusiva dello Stato. Insieme alle competenze, le regioni possono anche trattenere il gettito fiscale, che non sarebbe più distribuito su base nazionale a seconda delle necessità collettive.

Il ddl sull’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario è una legge puramente procedurale per attuare la riforma del Titolo V della Costituzione messa in campo nel 2001. In 11 articoli definisce le procedure legislative e amministrative per l’applicazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione. Si tratta di definire le intese tra lo Stato e quelle Regioni che chiedono l’autonomia differenziata nelle 23 materie indicate nel provvedimento.

L’approvazione della legge non determina l’effettivo trasferimento di competenze alle regioni. Il provvedimento si limita infatti a indicare un percorso e delle regole che le regioni dovranno seguire nel negoziare col governo e col parlamento l’attribuzione di poteri e prerogative. L’avvio di queste procedure è subordinato alla definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep), cioè i servizi minimi che lo Stato deve garantire in ogni parte del suo territorio su settori fondamentali: la definizione dei Lep e il loro finanziamento servono a prevenire il rischio che l’autonomia cristallizzi o persino aumenti le divergenze territoriali tra le regioni più ricche e quelle più povere.

Il Governo entro 24 mesi dall’entrata in vigore del ddl dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep. Mentre Stato e Regioni, una volta avviata, avranno tempo 5 mesi per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate. Oppure potranno terminare prima con un preavviso di almeno 12 mesi.

La Costituzione, con gli articoli 116 e 117 riscritti dal governo Amato e approvati nel referendum del 2001, ha previsto le 23 materie concorrenti che possono essere cedute alle 15 Regioni ordinarie con l’autonomia differenziata. La riforma Calderoli prevede i Lep obbligatori su 15 materie, affidati alla Commissione tecnica dei fabbisogni standard che li dovrà definire nell’arco di due anni. Le materie in questione sono: giustizia di pace, che però resterà allo Stato; norme generali sull’istruzione; tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; ricerca scientifica e innovazione; salute; alimentazione; l’ordinamento sportivo; il governo del territorio; i porti e gli aeroporti civili; le grandi reti di trasporto e di navigazione; l’ordinamento della comunicazione; la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Le 8 materie che non prevedono i Lep possono essere trasferite in tempi molto rapidi alle Regioni che ne faranno richiesta. Si tratta dei rapporti internazionali e con la Ue delle Regioni; del commercio con l’estero; le professioni; la protezione civile; la previdenza complementare e integrativa; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; le casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario.

L’undicesimo articolo, inserito in commissione, oltre a estendere la legge anche alle regioni a statuto speciale e le province autonome, reca la clausola di salvaguardia per l’esercizio del potere sostitutivo del governo. L’esecutivo dunque può sostituirsi agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni quando si riscontri che gli enti interessati si dimostrino inadempienti, rispetto a trattati internazionali, normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza pubblica e occorra tutelare l’unità giuridica o quella economica. In particolare si cita la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali.

Tags: Autonomia differenziataLegaRegioniRoberto Calderoli
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